Legge regionale 22 aprile 1993, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 26/04/1993

Modificazione della legge regionale 19 dicembre 1992, n. 42.
Art. 1
 
1. In deroga all' articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 1992, n. 42, la disposizione dell'articolo 20 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall' articolo 1 della medesima legge regionale n. 42/1992, nella parte concernente il numero degli assessori supplenti trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.