Art. 25
Programma comunitario Interreg
frontiera Italia - Slovenia
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al Programma Interreg, frontiera Italia - Slovenia relativo all' iniziativa comunitaria concernente le zone frontaliere, come approvato dalla Commissione delle Comunità europee con Decisione n. C(92)372 del 2 marzo 1992 in base al
Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 e al
Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988.
2. Alla realizzazione degli interventi previsti dal Programma di cui al comma 1 si provvede con le risorse assegnate dalla Comunità europea in base alla Decisione n. C(92)372 del 2 marzo 1992, con i finanziamenti dello Stato, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'
articolo 5, comma 1 della legge 16 aprile 1987, n.183, nonché con i fondi regionali già a tal fine acquisiti dagli enti attuatori.