Art. 9
Rinnovo di competenza di organi collegiali
1. Nei casi in cui titolari della competenza al rinnovo sono il Consiglio regionale o la Giunta regionale, e questi non vi provvedano nel termine di cui all' articolo 8, comma 1, il rinnovo stesso spetta ai rispettivi Presidenti che provvedono entro quarantacinque giorni.
2. Per gli organi collegiali la cui nomina è di competenza del Presidente della Giunta regionale ed alla cui composizione concorrono membri designati dal Consiglio regionale, decorso il termine di cui all' articolo 8, comma 1, la designazione spetta al Presidente del Consiglio regionale che vi provvede entro quindici giorni.