Art. 13
Decadenza degli organi
1. Decorsi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per il rinnovo degli organi scaduti, ovvero il termine di cui all'articolo 12, comma 3, senza che sia stato adottato il provvedimento di rinnovo, gli stessi decadono ad ogni effetto.
2. Tutti gli atti adottati dagli organi scaduti sono nulli.
3. Ferme restando le responsabilitą previste dalle leggi dello Stato per la condotta omissiva degli organi competenti al rinnovo, il Presidente della Giunta regionale, quando la decadenza riguarda organi di amministrazione attiva, nomina un commissario straordinario.