1. Le disposizioni di cui all'
articolo 48 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, si applicano alle domande di contributo presentate alla Direzione regionale dell'industria a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge predetta, fatte salve le domande riguardanti finanziamenti deliberati dagli istituti di credito prima della medesima data.