Legge regionale 11 marzo 1993, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 29/11/2005

Norme di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento nel settore industriale. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, in materia di sviluppo turistico delle aree montane.
Art. 15
 Applicazione della legge regionale
18 marzo 1991, n. 12
1. In via di interpretazione autentica, le domande di contributo a valere sulla legislazione del settore industriale che siano state oggetto di atti deliberativi giuntali assunti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, restano assoggettate alla normativa vigente anteriormente a quella data ancorché il perfezionamento della procedura amministrativa abbia richiesto, successivamente alla data medesima, l' adozione di ulteriori atti deliberativi di natura confermativa o modificativa, per intervenute variazioni del programma di investimento o del soggetto imprenditore, dell' intervento contributivo.
2. Restano altresì assoggettate alla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, le domande di contributo per la realizzazione di nuove iniziative o nuove unità produttive in zone montane ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, che, prima della data predetta, abbiano formato oggetto di atti giuntali dichiarativi degli investimenti ammissibili, confermati con successive deliberazioni di assegnazione dei contributi adottate anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.