Legge regionale 11 marzo 1993, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 29/11/2005

Norme di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento nel settore industriale. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, in materia di sviluppo turistico delle aree montane.
Art. 11
1. Le disposizioni di cui all' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo modificato dall' articolo 10 della presente legge, si applicano anche agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dello stesso articolo 15 in corso di realizzazione alla data del 1 gennaio 1992.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, le domande di contributo debbono essere presentate alla Direzione regionale dell' industria entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.