Legge regionale 11 marzo 1993, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 29/11/2005

Norme di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento nel settore industriale. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, in materia di sviluppo turistico delle aree montane.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Le disposizioni della presente legge sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame della presente legge da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 48 del 30 novembre 1994.
Art. 1
 Modifiche dell' articolo 1 della legge regionale
5 agosto 1966, n. 18
1. Il numero 2 della lettera a) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, come sostituito dall' articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituito dal seguente:
<< 2) qualora si tratti di società miste operanti all' estero, nelle quali siano interessate imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel territorio regionale, con una partecipazione non inferiore al cinquanta per cento, tenuto conto anche di quella della società finanziaria di cui alla presente legge, nonché della quota eventualmente intestata ad altre società finanziarie istituite con legge dello Stato o della Regione o ad altri organismi previsti dai programmi di intervento della Comunità Economica Europea; >>.

2. La lettera c) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, è sostituita dalla seguente:
<< c) mediante assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa alle imprese. >>.

Art. 2
 Modifiche dell' articolo 2 della legge regionale
5 agosto 1966, n. 18
1. La lettera b) del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, è sostituita dalla seguente:
<< b) che lo statuto della costituenda Società finanziaria riservi all' Assemblea la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e che la nomina del Presidente del Collegio sindacale sia riservata alla Giunta regionale; >>.

2. La lettera c) del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, come sostituita dall'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituita dalla seguente:
<< c) che le partecipazioni della costituenda Società finanziaria, previste alla lettera a) del primo comma dell' articolo 1, non superino la misura del trentacinque per cento del capitale delle singole società di cui essa venga a far parte e che nel contempo non vi sia partecipazione allo stesso capitale da parte di altre società con partecipazione azionaria della stessa Finanziaria regionale Friulia SpA. Tale limite può essere elevato sino al quarantanove per cento quando si tratti di società cui partecipino, in misura non inferiore al venti per cento del capitale sociale, anche enti pubblici od enti privati dai primi controllati. Le partecipazioni possono superare i predetti limiti qualora le stesse riguardino società finanziarie o di servizio alle imprese che perseguano finalità analoghe o affini allo scopo previsto dal primo comma dell' articolo 1. Le partecipazioni di cui all' articolo 1, primo comma, lettera a), n. 2), possono essere assunte anche qualora nel capitale sociale della società mista operante all' estero sia presente altra società già partecipata dalla Friulia sempre che la partecipazione di quest' ultima si mantenga entro i sopra descritti limiti del trentacinque e del quarantanove per cento, tenuto conto anche della quota che la Friulia viene ad assumere indirettamente tramite la società già partecipata; la medesima deroga si applica anche nei confronti delle società presenti nel capitale sociale di imprese cui partecipi la Friulia e che gestiscano centrali per la produzione di energia elettrica destinata ad essere utilizzata dalle predette società; >>.

Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 26/2005 . Il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale rimane in carica fino alla nomina del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche di cui all'art. 15, c. 2, L.R. 26/2005.
Art. 9
1. Le disposizioni di cui all' articolo 48 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, si applicano alle domande di contributo presentate alla Direzione regionale dell'industria a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge predetta, fatte salve le domande riguardanti finanziamenti deliberati dagli istituti di credito prima della medesima data.
Art. 10
1. La lettera a) del comma 2 dell' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall' articolo 34 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituita dalla seguente:
<< a) per gli interventi di adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento atti a rendere gli scarichi idrici rispondenti ai limiti della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante << Norme per la tutela delle acque dall' inquinamento >> e per la realizzazione o l' adeguamento di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento o recupero dei fanghi di risulta dei processi depurativi. L' obiettivo del disinquinamento idrico può essere perseguito anche mediante pretrattamenti o recuperi delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo; >>.

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 11
1. Le disposizioni di cui all' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo modificato dall' articolo 10 della presente legge, si applicano anche agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dello stesso articolo 15 in corso di realizzazione alla data del 1 gennaio 1992.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, le domande di contributo debbono essere presentate alla Direzione regionale dell' industria entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 12
 Modifica dell' articolo 16 della legge regionale
20 gennaio 1992, n. 2
1.
Il comma 2 dell' articolo 16 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituito dal seguente:
<< 2. Il fondo di cui all' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come modificato dall' articolo 11 della presente legge, può essere utilizzato anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale della Società di cui al comma 1 al fine di consentire la concessione di garanzie su finanziamenti a medio termine e relativi prefinanziamenti per investimenti riferiti ad iniziative localizzate nell' intero territorio regionale. >>.

Art. 13
 Interpretazione autentica dell' articolo 8 della legge
regionale 31 ottobre 1987, n. 35
1. In via di interpretazione autentica ed ai fini della concessione dei contributi previsti dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, per << investimenti realizzati da imprese esistenti per l' avvio di nuove unità produttive >> di cui al comma 2, del medesimo articolo 8, si intende:
a) la realizzazione di nuovi stabilimenti tecnicamente organizzati;
b) la realizzazione, all' interno di una struttura operativa, di una o più linee di produzione, fisicamente individuabili e funzionalmente unitarie, ancorché prive di autonomo assetto organizzativo- gestionale, finalizzate alla diversificazione della produzione esistente e che comportino un significativo incremento occupazionale.

Art. 15
 Applicazione della legge regionale
18 marzo 1991, n. 12
1. In via di interpretazione autentica, le domande di contributo a valere sulla legislazione del settore industriale che siano state oggetto di atti deliberativi giuntali assunti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, restano assoggettate alla normativa vigente anteriormente a quella data ancorché il perfezionamento della procedura amministrativa abbia richiesto, successivamente alla data medesima, l' adozione di ulteriori atti deliberativi di natura confermativa o modificativa, per intervenute variazioni del programma di investimento o del soggetto imprenditore, dell' intervento contributivo.
2. Restano altresì assoggettate alla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, le domande di contributo per la realizzazione di nuove iniziative o nuove unità produttive in zone montane ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, che, prima della data predetta, abbiano formato oggetto di atti giuntali dichiarativi degli investimenti ammissibili, confermati con successive deliberazioni di assegnazione dei contributi adottate anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.
Art. 17
 Modifica della legge regionale
30 dicembre 1985, n. 56
1. La lettera b) del primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, come modificato dall' articolo 9 della legge regionale 8 luglio 1991, n. 26, è sostituita dalla seguente:
<< b) che lo statuto della costituenda Società riservi all' Assemblea la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e che la nomina del Presidente del Collegio sindacale sia riservata alla Giunta regionale; >>.