Legge regionale 11 marzo 1993, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 29/11/2005

Norme di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento nel settore industriale. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, in materia di sviluppo turistico delle aree montane.
Art. 13
 Interpretazione autentica dell' articolo 8 della legge
regionale 31 ottobre 1987, n. 35
1. In via di interpretazione autentica ed ai fini della concessione dei contributi previsti dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, per << investimenti realizzati da imprese esistenti per l' avvio di nuove unità produttive >> di cui al comma 2, del medesimo articolo 8, si intende:
a) la realizzazione di nuovi stabilimenti tecnicamente organizzati;
b) la realizzazione, all' interno di una struttura operativa, di una o più linee di produzione, fisicamente individuabili e funzionalmente unitarie, ancorché prive di autonomo assetto organizzativo- gestionale, finalizzate alla diversificazione della produzione esistente e che comportino un significativo incremento occupazionale.