1. In via di interpretazione autentica ed ai fini della concessione dei contributi previsti dall'
articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, per << investimenti realizzati da imprese esistenti per l' avvio di nuove unità produttive >> di cui al comma 2, del medesimo articolo 8, si intende:
a) la realizzazione di nuovi stabilimenti tecnicamente organizzati;
b) la realizzazione, all' interno di una struttura operativa, di una o più linee di produzione, fisicamente individuabili e funzionalmente unitarie, ancorché prive di autonomo assetto organizzativo- gestionale, finalizzate alla diversificazione della produzione esistente e che comportino un significativo incremento occupazionale.