Art. 1
Modifiche dell' articolo 1 della legge regionale
5 agosto 1966, n. 18
1. Il numero 2 della
lettera a) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, come sostituito dall'
articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituito dal seguente:
<< 2) qualora si tratti di società miste operanti all' estero, nelle quali siano interessate imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel territorio regionale, con una partecipazione non inferiore al cinquanta per cento, tenuto conto anche di quella della società finanziaria di cui alla presente legge, nonché della quota eventualmente intestata ad altre società finanziarie istituite con legge dello Stato o della Regione o ad altri organismi previsti dai programmi di intervento della Comunità Economica Europea; >>.