Legge regionale 03 febbraio 1993, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010
Proroga delle attribuzioni straordinarie del Presidente della Giunta regionale in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nonché la modifica di alcune disposizioni normative di intervento nelle zone terremotate.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall' 1 gennaio 1993.