Legge regionale 03 febbraio 1993, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Proroga delle attribuzioni straordinarie del Presidente della Giunta regionale in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nonché la modifica di alcune disposizioni normative di intervento nelle zone terremotate.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 2, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 1, comma 2, L. R. 8/1996 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
3 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 1, comma 2, L. R. 8/1996 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
4 La menzione di personale di staff di cui all' articolo 31 della L.R. 7/88 si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima L.R. 18/96.
5 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010