Art. 1
Autorizzazione alla prosecuzione
dell' attività dei Consorzi di sviluppo
industriale con la partecipazione di enti
locali
1. È autorizzata la prosecuzione dell'attività di sviluppo industriale in corso nelle forme consortili fra enti locali fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma in materia di disciplina dei consorzi di sviluppo industriale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.
2. Rimane confermata, nei suindicati limiti temporali, la competenza degli enti partecipanti ai Consorzi e dell' Amministrazione regionale al finanziamento degli interventi.
3. Gli attuali organi dei Consorzi di cui al comma 1 sono prorogati fino alla data indicata al medesimo comma.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 54/1993
2 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 18/1994
3 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/1996
4 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
5 Comma 1 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 26/1997