Art. 3
Interventi per la realizzazione di un piano
di insediamenti produttivi (PIP)
1. Le attività previste dall' articolo 27, comma quinto e seguenti della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dirette alla realizzazione di un piano di insediamenti produttivi (PIP), possono essere svolte dai Comuni per il tramite di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale. A tale scopo il Comune interessato stipula con la società apposita convenzione.
2. Nell' ipotesi di cui al comma 1 la convenzione può prevedere che la società provveda direttamente alla cessione in proprietà delle aree infrastrutturate ed all' introito dei relativi corrispettivi.
3. Con l' atto di cessione di cui al comma 2 possono imporsi all' acquirente gli oneri ed obblighi previsti dall' articolo 27, ultimo comma, della
legge n. 865/1971, in base alle eventuali indicazioni dell' Amministrazione comunale.