Legge regionale 02 febbraio 1993, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 17/06/1993

Bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1993 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Art. 5
 
1. Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all' articolo 13, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.