Art. 13
1. Ai sensi del DL 19 dicembre 1992, n. 485, l' Amministrazione regionale č autorizzata a stipulare nell' anno 1993 un mutuo dell' ammontare massimo di lire 20 miliardi per la copertura dell' onere relativo al ripiano, nei limiti previsti dall'
articolo 82 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, dei disavanzi d' esercizio relativi all' anno 1991 delle aziende di trasporto pubblico locale.
2. La stipula del contratto definitivo di mutuo, che resta subordinata alle effettive esigenze di cassa dell' Amministrazione regionale, puņ essere conclusa anche nel corso dell' esercizio finanziario 1993 e deve comunque essere conclusa entro il 31 dicembre 1994 sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1993.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 5, L. R. 47/1993
2 Comma 2 sostituito da art. 11, comma 4, L. R. 47/1993