Art. 12
1. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l' Amministrazione regionale č autorizzata a stipulare nell' anno 1993 un mutuo del l'ammontare massimo di lire 118.864 milioni per la copertura dell'onere relativo al finanziamento integrativo della spesa sostenuta nell' anno 1990 dagli enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale.
2. La stipula del contratto definitivo di mutuo, che resta subordinata alle effettive esigenze di cassa dell' Amministrazione regionale, puņ essere conclusa anche nel corso dell' esercizio finanziario 1993 e deve comunque essere conclusa entro il 31 dicembre 1994 sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1993.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 11, comma 3, L. R. 47/1993