Art. 11
1. Ai sensi dell' articolo 7, n. 2 dello Statuto speciale di autonomia e dell'
articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la stipula di ulteriori mutui, sino alla concorrenza di lire 547,21 miliardi, in ragione di lire 204,71 miliardi per l'anno 1993, lire 159 miliardi per l' anno 1994 e lire 183,5 miliardi per l' anno 1995.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell' anno 1993 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessive lire 530,21 miliardi.
3. Per l' anno 1993 sono confermati i contratti preliminari di mutuo già stipulati negli anni precedenti per l' importo complessivo di lire 17 miliardi.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 47/1993
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 2, L. R. 47/1993