Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

CAPO I

INTERVENTI NEI SETTORIDELLA TUTELA DELL' AMBIENTE,DELLE OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 75

Impianti di depurazione(programma 1.1.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1990, n. 40, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1993 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. Il predetto onere complessivo di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 2334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

Art. 76

Opere di sistemazioneidraulico forestale(programma 1.3.2.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29, come modificato dall' articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1995.

2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

3. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1995.

4. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

Art. 77

Opere acquedottistichedi rilevanza regionale(programma 1.1.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, come modificato dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1995.

2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

3. Per le finalità previste dall' articolo 21, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, come integrato dall' articolo 132 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1995.

4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

Art. 78

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera l), L. R. 34/2017

Art. 79

Opere idrauliche e disistemazione idrogeologica(programma 1.2.1.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dall' articolo 7, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1994 e lire 1.500 milioni per l' anno 1995.

2. Il predetto onere complessivo di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

3. Per le finalità previste dall' articolo 7, secondo comma, della legge regionale n. 38/1985, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1994 e lire 1.500 milioni per l' anno 1995.

4. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

Art. 80

Distribuzione del gas metano(programma 1.4.3.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituiti dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1995.

2. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 2663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

3. Per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera b), della legge regionale n. 63/1981, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale n. 60/1986, relativamente agli interventi da effettuarsi nell' ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1995.

4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

5. All' articolo 6 della legge regionale n. 63/1981, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

<< Nell' ipotesi di condominio di cui al primo comma i contributi possono essere altresì assegnati al fine di permettere agli Enti beneficiari di acquisire una maggiore quota percentuale di proprietà degli impianti costruendi, con conseguente riduzione degli oneri relativi al riscatto a titolo oneroso, sempreché tale istituto sia previsto nella convenzione originaria di concessione. >>.

Art. 81

Recupero edilizio e riqualificazionedei centri storici(programma 1.4.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1994 e lire 2.000 milioni per l' anno 1995.

2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.