﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 01 febbraio 1993

      , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni per la formazione del  bilancio  pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">RIDETERMINAZIONE E FINANZIAMENTOCON MUTUO DI SPESE GIÀ AUTORIZZATE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  92</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Rideterminazione e finanziamento con mutuodi spese già autorizzate nel settore delleopere pubbliche e di interesse pubblico(programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3.,1.3.2., 1.4.2., 1.5.3., 0.1.3. e 2.3.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La spesa di lire  7.000  milioni  per   l' anno  1993, autorizzata   dall' articolo  18  della  legge  regionale  5 febbraio   1992,   n.   4,   per   le   finalità   previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986,  n. 60, concernente la progettazione e  la  realizzazione  delle opere  acquedottistiche  nella  Destra   Tagliamento,   già imputata al capitolo corrispondente al capitolo  2322  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio  per   l' anno  1993,  è imputata per l' importo di lire 5.000  milioni  al  capitolo 2323 dello stato di previsione medesimo, fermo  restando  il residuo onere a carico del  capitolo  2322  dello  stato  di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1993,  come rideterminata   dall' articolo  66,  comma  2,  della  legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, per le  finalità  previste dall' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30  gennaio 1988, n. 3, come modificato dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, e  già  imputata  al capitolo corrispondente al  capitolo  2326  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993,  deve  intendersi autorizzata per l' anno 1994, e fa carico al  capitolo  2327 del medesimo stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993,  come rideterminata  dall' articolo  113,  comma  1,  della  legge regionale   n.   4/1992,   per   le    finalità    previste dall' articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall' articolo 33 della legge  regionale 28  novembre  1988,  n.  65,  già  imputata   al   capitolo corrispondente al capitolo 2390 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, deve intendersi autorizzata per le finalità previste dagli articoli 3 e 4  della  legge regionale 4 settembre 1991, n. 42, ed è  pertanto  posta  a carico  del  capitolo  2401  dello   stato   di   previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> La spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per  l' anno  1993  e  lire 10.000 milioni per l' anno 1994, come rideterminata  per  la quota complessiva  di  lire  10.000  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 dall' articolo 113, comma 2, della  legge  regionale  5 febbraio 1992, n. 4, e autorizzata  per  la  quota  di  lire 5.000 milioni per l' anno 1994 dall' articolo 19,  comma  3, della medesima legge regionale, per  le  finalità  previste dall' articolo  31,  comma  3,  lettera  a),   della   legge regionale n. 30/1987,  come  modificato   dall' articolo  31 della legge regionale n. 65/1988, già imputata al  capitolo corrispondente al capitolo 2394 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1993, lire  8.000  milioni per l' anno 1994 e lire 2.000 milioni per l' anno 1995 e  fa carico al capitolo 2395 dello stato di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> La  spesa  di  lire  1.000  milioni,  autorizzata  per l' anno 1993   dall' articolo  8  della  legge  regionale  4 settembre  1991,  n.   41,   per   le   finalità   previste dall' articolo 2, comma 1, lettera c), della medesima  legge regionale, e già imputata  al  capitolo  corrispondente  al capitolo 2408 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del  bilancio per l' anno 1993, è rideterminata in ragione  di  lire  500 milioni per ciascuno degli anni  1993  e  1994,  e  posta  a carico  del  capitolo  2407  dello   stato   di   previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> La spesa complessiva di lire 5.000 milioni,  suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per  l' anno  1993  e  lire 3.000  milioni  per   l' anno  1994,   così   rideterminata dall' articolo 113,  comma  3,  della  legge  regionale,  n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 41/1991, ed imputata al capitolo corrispondente al  capitolo  2410  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è  rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni  per  ciascuno  degli  anni 1993 e 1994 e lire 1.000 milioni per l' anno 1995, e posta a carico  del  capitolo  2409  dello   stato   di   previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993, così rideterminata  dall' articolo  113,  comma  4,  della  legge regionale   n.   4/1992,   per   le    finalità    previste dall' articolo 40 della legge regionale 8  aprile  1982,  n. 22, dall' articolo 7, primo comma, della legge regionale  17 agosto 1985, n. 38, e dall' articolo 2 della legge regionale 30  dicembre  1985,  n.  54,  già  imputata   al   capitolo corrispondente al capitolo 2501 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e posta a carico del capitolo 2502 dello stato  di  previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> La spesa complessiva di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.000 milioni  per  ciascuno  degli  anni 1993 e 1994, autorizzata, per la quota di lire 3.000 milioni per l' anno 1993, dall' articolo 20, comma  5,  della  legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e  rideterminata  per  la quota  complessiva  di  lire  7.000  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1993 e lire  4.000 milioni per l' anno 1994, dall' articolo 113, comma 6, della legge regionale n. 4/1992, e per  la  quota  di  lire  2.000 milioni per l' anno 1994, dall' articolo 113, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità  previste  dagli articoli 3,  primo  comma,  lettera  b),  e  4  della  legge regionale  2  settembre  1981,  n.   63,   come   sostituiti dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986,  n. 60, già imputata al  capitolo  corrispondente  al  capitolo 2662 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1993-1995  e  del  bilancio  per l' anno 1993, fa carico al  capitolo  2663  dello  stato  di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993,  come rideterminata  dall' articolo  110,  comma  5,  della  legge regionale   n.   4/1992,   per   le    finalità    previste dall' articolo 3,  primo  comma,  lettera  b),  della  legge regionale n. 63/1981, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale n. 60/1986, per  interventi  da  effettuarsi nei territori ricompresi  nei  comprensori  delle  Comunità montane,  già  imputata  al  capitolo   corrispondente   al capitolo 2664 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del  bilancio per l' anno 1993, deve intendersi autorizzata  per   l' anno 1994 e fa carico al capitolo 2665 dello stato di  previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> La spesa di lire 1.500  milioni  per   l' anno  1993, autorizzata   dall' articolo  11,  comma  5,   della   legge regionale n. 4/1992, per  le  finalità  degli  articoli  9, primo e secondo comma, e 29, come modificato  dall' articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, della  legge regionale   n.   22/1982,   già   imputata   al    capitolo corrispondente al capitolo 2936 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1994 e  lire  500  milioni per l' anno 1995 e fa carico al capitolo 2937 dello stato di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> La spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni  per  ciascuno  degli  anni 1993 e  1994,  rideterminata  per  lire  3.000  milioni  per l' anno 1993   dall' articolo  68,  comma  15,  della  legge regionale n. 4/1991, e autorizzata per  lire  3.000  milioni per l' anno 1994 dall' articolo 11,  comma  1,  della  legge regionale   n.   4/1992,   per   le    finalità    previste dall' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972,  n. 55, già imputata al  capitolo  corrispondente  al  capitolo 2939 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1993-1995  e  del  bilancio  per l' anno 1993, fa carico al  capitolo  2938  dello  stato  di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1993, come rideterminata  dall' articolo  110,  comma  6,  della  legge regionale  n.  4/1992,  per  le  finalità  previste   dagli articoli 13, secondo comma, lettere b), c) e d) e  15  della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, e  già  imputata  al capitolo corrispondente al  capitolo  3334  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è  rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per  l' anno  1993  e  lire 2.500 milioni per l' anno 1994, e fa carico al capitolo 3335 dello stato di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> La  spesa  di  lire  4.000  milioni  complessivi  per l' anno 1993, autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni dall' articolo  18,  comma  5,  della  legge   regionale   6 settembre 1991, n. 47, e per la quota di lire 3.000  milioni dall' articolo 16, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 1, primo e  secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2,  e  già imputata al capitolo corrispondente al capitolo  3337  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio  per   l' anno  1993,  è rideterminata in ragione di lire 3.000 milioni per   l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per l' anno 1994 e  fa  carico  al capitolo 3336 dello stato di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span> La spesa di lire  1.500  milioni,  rideterminata  per l' anno 1993   dall' articolo  114,  comma  8,  della  legge regionale   n.   4/1992,   per   le    finalità    previste dall' articolo 31, comma 5, della legge regionale 14  agosto 1987,   n.   22,   ivi   compresi   i   costi   del    Piano particolareggiato  di  cui   all' articolo  3  della   legge regionale 11 giugno 1990, n, 25, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 3874 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, e lire  500  milioni per l' anno 1994, e posta a carico del capitolo  3873  dello stato di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span> La quota di lire 5.000 milioni per l' anno 1993, come rideterminata dall' articolo  110,  comma  12,  della  legge regionale   n.   4/1992,   per   le    finalità    previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre  1965,  n. 20,  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   già imputata al capitolo corrispondente al capitolo  1150  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio  per   l' anno  1993,  fa carico al capitolo 1152 dello stato di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span> La spesa di lire 15.000 milioni  per   l' anno  1993, come autorizzata dall' articolo 78 della legge regionale  n. 4/1991, per le finalità previste   dall' articolo  1  della legge regionale n. 20/1965, e  successive  modificazioni  ed integrazioni, fa  carico,  per   l' importo  di  lire  5.000 milioni, al capitolo 1152 dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995 e del bilancio per l' anno 1993, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1150 dello stato di previsione medesimo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span> La quota di lire 1.000  milioni  per   l' anno  1993, autorizzata   dall' articolo  24,  comma  9,   della   legge regionale   n.   4/1991,   per   le    finalità    previste dall' articolo 46 del  DPR   6 marzo 1978,  n.  102,  ed  in esecuzione  del  medesimo  articolo,  e  già  imputata   al capitolo corrispondente al  capitolo  1430  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993,  deve  intendersi autorizzata   per     l' anno   1995,   limitatamente   alla realizzazione di opere, ed è posta a  carico  del  capitolo 1431 dello stato di previsione precitato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  93</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Rideterminazione e finanziamento con mutuodi spese già autorizzate nel settore deiservizi sociali(programmi 2.1.2., 2.2.2. e 2.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La spesa complessiva di lire 45.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 25.000 milioni per l' anno  1993  e  lire 20.000  milioni  per   l' anno  1994,  così   rideterminata dall' articolo 28, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, in relazione al disposto di  cui   all' articolo 20, comma 1, lettera e), del DL   28 dicembre 1989, n.  415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall' articolo 44,  comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3,  fa  carico, per lire 43.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 23.000 milioni per l' anno 1993, e lire 20.000 milioni per  l' anno 1994, al capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1993-1995  e  del bilancio per l' anno 1993, fermo restando il  residuo  onere di lire 2.000 milioni per l' anno 1993 a carico del capitolo 4401 dello stato di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La spesa di lire 20.000  milioni  per   l' anno  1994, autorizzata   dall' articolo  28,  comma  1,   della   legge regionale  n.  4/1992,  in  relazione  al  disposto  di  cui all' articolo 2O, comma 1, lettera e), del DL   n. 415/1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 38/1990, e per le finalità previste  dall' articolo  44,  comma  1,  della legge regionale n. 3/1990, deve intendersi  autorizzata  per l' anno 1995, e fa carico, per  l' importo  di  lire  10.000 milioni, al capitolo 4399 dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale  per  gli  anni    1993-1995, fermo restando il residuo onere a carico del  capitolo  4401 del medesimo stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La spesa di lire  10.000  milioni,  rideterminata  per l' anno  1993   dall' articolo  70,  comma  1,  della  legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, e la quota di  lire  10.000 milioni, rideterminata per l' anno 1994 dall' articolo  115, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, per  le  finalità previste dalla legge regionale 14 giugno 1985, n. 24,  così come modificata dall' articolo 44, commi 4 e 5, della  legge regionale  n.  3/1990,   e   già   imputata   al   capitolo corrispondente al capitolo 4418 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1993-1995 e  del  bilancio  per   l' anno  1993,   devono   intendersi rispettivamente autorizzate, per pari importi, per   l' anno 1994 e per l' anno 1995, e fanno  carico  al  capitolo  4419 dello stato di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni  per  ciascuno  degli  anni 1993 e 1994, autorizzata dall' articolo 31, comma  5,  della legge regionale n.  4/1992,  e  già  imputata  al  capitolo corrispondente al capitolo 4848 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993,  deve  intendersi  disposta per le finalità previste dagli articoli 2,  comma  3,  e  3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di  persone  non  autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, ed è rideterminata in ragione di  lire  1.000  milioni  per l' anno 1993, lire 2.000 milioni per  l' anno  1994  e  lire 1.000 milioni per l' anno 1995 e posta a carico del capitolo 4849 dello stato di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> La quota di lire 5.000 milioni per l' anno 1993,  come rideterminata dall' articolo  110,  comma  10,  della  legge regionale  n.  4/1992,  per  le  finalità  previste   dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale  n.  44/1987, relativamente  alle   strutture   specificamente   destinate all' assistenza degli anziani,  fa  carico  per  lire  3.400 milioni al capitolo 4851 dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del bilancio per l' anno 1993, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 4850 dello stato di previsione predetto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> La spesa di lire  6.000  milioni  per   l' anno  1994, autorizzata   dall' articolo  31,  comma  7,   della   legge regionale  n.  4/1992,   e   già   imputata   al   capitolo corrispondente al capitolo 4850 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, per le  finalità  previste dagli articoli 2, comma 3, e  3  della  legge  regionale  n. 44/1987,   relativamente   alle   strutture   specificamente destinate all' assistenza degli anziani, è rideterminata in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, e fa  carico,  per  complessive  lire  5.000  milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno  1994 e lire 3.000 milioni per l' anno  1995,  al  capitolo  4851, fermo restando il residuo onere di lire  1.000  milioni  per l' anno 1994 a carico del capitolo 4850.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Le autorizzazioni di spesa di  cui  ai  commi  5  e  7 dell' articolo 31 della legge regionale n. 4/1992, a  carico dei capitoli corrispondenti ai capitoli 4848  e  4850  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno  1993,  devono intendersi  disposte,  rispettivamente,  per  le   finalità indicate ai medesimi commi 7 e 5.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>  La  spesa  complessiva   di   lire   6.000   milioni, rideterminata in ragione di lire 4.000 milioni per   l' anno 1993 e lire 2.000 milioni per l' anno  1994   dall' articolo 115, comma 5,  della  legge  regionale  n.  4/1992,  e  già imputata al capitolo corrispondente al capitolo  5713  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993,  per  le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985,  n. 40, è rideterminata in ragione di lire  1.500  milioni  per l' anno 1993, lire 2.000 milioni per  l' anno  1994  e  lire 2.500 milioni per   l' anno  1995,  e  posta  a  carico  del capitolo 5714 dello stato di previsione precitato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  94</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Rideterminazione e finanziamento con mutuodi spese già autorizzate nei settorieconomici(programmi 3.1.1. e 3.4.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La spesa di lire 1.180 milioni per l' anno 1993,  come rideterminata per  lire  2.000  milioni  per   l' anno  1993 dall' articolo 71, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, ridotta, in relazione ai disposti  di  cui  agli articoli sottonotati per le  quote  a  fianco  dei  medesimi indicate:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>articolo 2, comma 4, lettera c), della legge regionale  4    settembre 1991, n. 45 - lire 300 milioni;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>articolo 10, comma 5 ed articolo 11, comma 3, della legge    regionale 7 febbraio 1992, n. 8 -  complessive  lire  300    milioni;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>articolo 47, comma 7, della  legge  regionale  17  luglio    1992, n. 20 - lire 220 milioni; per le finalità  previste   dall' articolo  2  della  legge regionale 27 novembre 1981,  n.  79,  e  già  iscritta  sul capitolo corrispondente al  capitolo  6305  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993,  è  imputata  al capitolo 6306 del precitato stato di previsione.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La spesa complessiva di lire 4.000 milioni,  suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni  per  ciascuno  degli  anni 1993 e 1994, e, relativamente alla quota per  l' anno  1993, autorizzata per lire 13.000 milioni dall' articolo 58, comma 5, della legge regionale n. 4/1991, e ridotta di lire 11.000 milioni in relazione al disposto di cui   all' articolo  15, comma 2, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30,  e,  relativamente  alla  quota  per   l' anno  1994, dall' articolo 91, comma 7, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, per le  finalità  previste   dall' articolo  2, primo comma, lettera f), della  legge  regionale  25  agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed  integrazioni,  e dall' articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 1987,  n. 43, come modificato dall' articolo 58 della legge  regionale 30  maggio  1988,  n.  39,   già   imputata   al   capitolo corrispondente al capitolo 8537 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, fa carico al capitolo  8538 dello stato di previsione precitato.</p></p></p></body></html>