Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TITOLO X

RIDETERMINAZIONE DI SPESEFINANZIATE CON RICORSO A MUTUO

CAPO I

RIDETERMINAZIONE E FINANZIAMENTOCON MUTUO DI SPESE GIÀ AUTORIZZATE

Art. 92

Rideterminazione e finanziamento con mutuodi spese già autorizzate nel settore delleopere pubbliche e di interesse pubblico(programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3.,1.3.2., 1.4.2., 1.5.3., 0.1.3. e 2.3.2.)

1. La spesa di lire 7.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 18 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, concernente la progettazione e la realizzazione delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è imputata per l' importo di lire 5.000 milioni al capitolo 2323 dello stato di previsione medesimo, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2322 dello stato di previsione precitato.

2. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1993, come rideterminata dall' articolo 66, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, come modificato dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, e fa carico al capitolo 2327 del medesimo stato di previsione.

3. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, come rideterminata dall' articolo 113, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall' articolo 33 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, deve intendersi autorizzata per le finalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 42, ed è pertanto posta a carico del capitolo 2401 dello stato di previsione precitato.

4. La spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1993 e lire 10.000 milioni per l' anno 1994, come rideterminata per la quota complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 dall' articolo 113, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e autorizzata per la quota di lire 5.000 milioni per l' anno 1994 dall' articolo 19, comma 3, della medesima legge regionale, per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 30/1987, come modificato dall' articolo 31 della legge regionale n. 65/1988, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1993, lire 8.000 milioni per l' anno 1994 e lire 2.000 milioni per l' anno 1995 e fa carico al capitolo 2395 dello stato di previsione precitato.

5. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 8 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, lettera c), della medesima legge regionale, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e posta a carico del capitolo 2407 dello stato di previsione precitato.

6. La spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1993 e lire 3.000 milioni per l' anno 1994, così rideterminata dall' articolo 113, comma 3, della legge regionale, n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 41/1991, ed imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 1.000 milioni per l' anno 1995, e posta a carico del capitolo 2409 dello stato di previsione precitato.

7. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993, così rideterminata dall' articolo 113, comma 4, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dall' articolo 7, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e posta a carico del capitolo 2502 dello stato di previsione precitato.

8. La spesa complessiva di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata, per la quota di lire 3.000 milioni per l' anno 1993, dall' articolo 20, comma 5, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e rideterminata per la quota complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1993 e lire 4.000 milioni per l' anno 1994, dall' articolo 113, comma 6, della legge regionale n. 4/1992, e per la quota di lire 2.000 milioni per l' anno 1994, dall' articolo 113, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dagli articoli 3, primo comma, lettera b), e 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituiti dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, fa carico al capitolo 2663 dello stato di previsione precitato.

9. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993, come rideterminata dall' articolo 110, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera b), della legge regionale n. 63/1981, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale n. 60/1986, per interventi da effettuarsi nei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994 e fa carico al capitolo 2665 dello stato di previsione precitato.

10. La spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 11, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità degli articoli 9, primo e secondo comma, e 29, come modificato dall' articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, della legge regionale n. 22/1982, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1994 e lire 500 milioni per l' anno 1995 e fa carico al capitolo 2937 dello stato di previsione precitato.

11. La spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, rideterminata per lire 3.000 milioni per l' anno 1993 dall' articolo 68, comma 15, della legge regionale n. 4/1991, e autorizzata per lire 3.000 milioni per l' anno 1994 dall' articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2939 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, fa carico al capitolo 2938 dello stato di previsione precitato.

12. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1993, come rideterminata dall' articolo 110, comma 6, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dagli articoli 13, secondo comma, lettere b), c) e d) e 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 3334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1993 e lire 2.500 milioni per l' anno 1994, e fa carico al capitolo 3335 dello stato di previsione precitato.

13. La spesa di lire 4.000 milioni complessivi per l' anno 1993, autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni dall' articolo 18, comma 5, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, e per la quota di lire 3.000 milioni dall' articolo 16, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 3337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per l' anno 1994 e fa carico al capitolo 3336 dello stato di previsione precitato.

14. La spesa di lire 1.500 milioni, rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 114, comma 8, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 31, comma 5, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, ivi compresi i costi del Piano particolareggiato di cui all' articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1990, n, 25, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 3874 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, e lire 500 milioni per l' anno 1994, e posta a carico del capitolo 3873 dello stato di previsione precitato.

15. La quota di lire 5.000 milioni per l' anno 1993, come rideterminata dall' articolo 110, comma 12, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, fa carico al capitolo 1152 dello stato di previsione precitato.

16. La spesa di lire 15.000 milioni per l' anno 1993, come autorizzata dall' articolo 78 della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale n. 20/1965, e successive modificazioni ed integrazioni, fa carico, per l' importo di lire 5.000 milioni, al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995 e del bilancio per l' anno 1993, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1150 dello stato di previsione medesimo.

17. La quota di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 24, comma 9, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, ed in esecuzione del medesimo articolo, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 1430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, limitatamente alla realizzazione di opere, ed è posta a carico del capitolo 1431 dello stato di previsione precitato.

Art. 93

Rideterminazione e finanziamento con mutuodi spese già autorizzate nel settore deiservizi sociali(programmi 2.1.2., 2.2.2. e 2.4.3.)

1. La spesa complessiva di lire 45.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 25.000 milioni per l' anno 1993 e lire 20.000 milioni per l' anno 1994, così rideterminata dall' articolo 28, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, in relazione al disposto di cui all' articolo 20, comma 1, lettera e), del DL 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall' articolo 44, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, fa carico, per lire 43.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 23.000 milioni per l' anno 1993, e lire 20.000 milioni per l' anno 1994, al capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, fermo restando il residuo onere di lire 2.000 milioni per l' anno 1993 a carico del capitolo 4401 dello stato di previsione precitato.

2. La spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1994, autorizzata dall' articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, in relazione al disposto di cui all' articolo 2O, comma 1, lettera e), del DL n. 415/1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 38/1990, e per le finalità previste dall' articolo 44, comma 1, della legge regionale n. 3/1990, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, e fa carico, per l' importo di lire 10.000 milioni, al capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 4401 del medesimo stato di previsione.

3. La spesa di lire 10.000 milioni, rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 70, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, e la quota di lire 10.000 milioni, rideterminata per l' anno 1994 dall' articolo 115, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dalla legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, così come modificata dall' articolo 44, commi 4 e 5, della legge regionale n. 3/1990, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, devono intendersi rispettivamente autorizzate, per pari importi, per l' anno 1994 e per l' anno 1995, e fanno carico al capitolo 4419 dello stato di previsione precitato.

4. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall' articolo 31, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 4848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, deve intendersi disposta per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, ed è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, lire 2.000 milioni per l' anno 1994 e lire 1.000 milioni per l' anno 1995 e posta a carico del capitolo 4849 dello stato di previsione precitato.

5. La quota di lire 5.000 milioni per l' anno 1993, come rideterminata dall' articolo 110, comma 10, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale n. 44/1987, relativamente alle strutture specificamente destinate all' assistenza degli anziani, fa carico per lire 3.400 milioni al capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 4850 dello stato di previsione predetto.

6. La spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1994, autorizzata dall' articolo 31, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale n. 44/1987, relativamente alle strutture specificamente destinate all' assistenza degli anziani, è rideterminata in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, e fa carico, per complessive lire 5.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1994 e lire 3.000 milioni per l' anno 1995, al capitolo 4851, fermo restando il residuo onere di lire 1.000 milioni per l' anno 1994 a carico del capitolo 4850.

7. Le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 5 e 7 dell' articolo 31 della legge regionale n. 4/1992, a carico dei capitoli corrispondenti ai capitoli 4848 e 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, devono intendersi disposte, rispettivamente, per le finalità indicate ai medesimi commi 7 e 5.

8. La spesa complessiva di lire 6.000 milioni, rideterminata in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1993 e lire 2.000 milioni per l' anno 1994 dall' articolo 115, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 5713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1993, lire 2.000 milioni per l' anno 1994 e lire 2.500 milioni per l' anno 1995, e posta a carico del capitolo 5714 dello stato di previsione precitato.

Art. 94

Rideterminazione e finanziamento con mutuodi spese già autorizzate nei settorieconomici(programmi 3.1.1. e 3.4.5.)

1. La spesa di lire 1.180 milioni per l' anno 1993, come rideterminata per lire 2.000 milioni per l' anno 1993 dall' articolo 71, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, ridotta, in relazione ai disposti di cui agli articoli sottonotati per le quote a fianco dei medesimi indicate:

a) articolo 2, comma 4, lettera c), della legge regionale 4 settembre 1991, n. 45 - lire 300 milioni;

b) articolo 10, comma 5 ed articolo 11, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 - complessive lire 300 milioni;

c) articolo 47, comma 7, della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 - lire 220 milioni; per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, e già iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 6305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è imputata al capitolo 6306 del precitato stato di previsione.

2. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e, relativamente alla quota per l' anno 1993, autorizzata per lire 13.000 milioni dall' articolo 58, comma 5, della legge regionale n. 4/1991, e ridotta di lire 11.000 milioni in relazione al disposto di cui all' articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e, relativamente alla quota per l' anno 1994, dall' articolo 91, comma 7, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettera f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall' articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 43, come modificato dall' articolo 58 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 8537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, fa carico al capitolo 8538 dello stato di previsione precitato.

CAPO II

RIDETERMINAZIONE DI SPESEFINANZIATE CON RICORSO A MUTUO

Art. 95

Rideterminazione di spese finanziate conricorso a mutuonel settore delle opere pubbliche e diinteresse pubblico(programma 1.1.2., 1.2.1., 2.3.2. e 2.4.4.)

1. La spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 110, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

2. La spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1993, ed imputata al capitolo 2504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 dall' articolo 110, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1993, e lire 1.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del predetto capitolo 2504.

3. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 67, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

4. La quota di lire 3.000 milioni, autorizzata per l' anno 1993, dall' articolo 67, comma 4, della legge regionale n. 4/1991, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, e lire 2.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

Art. 96

Rideterminazione di spese finanziate con ricorsoa mutuo nel settore della viabilità(programmi 1.5.1. e 1.5.2.)

1. La spesa di lire 7.000 milioni per l' anno 1994, autorizzata dall' articolo 109, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1994 e lire 5.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

2. La spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 69, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, ed imputata al capitolo corrispondente al capitolo 3795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, dall' articolo 110, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, e lire 2.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del predetto capitolo 3795.