﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 01 febbraio 1993

      , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni per la formazione del  bilancio  pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">DESTINAZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALLAREVISIONE DELL' ORDINAMENTO FINANZIARIOREGIONALE ED INDIRIZZI DI POLITICA DI SPESA</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Indirizzi di politica di spesa</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Le maggiori disponibilità  finanziarie  derivanti,  a decorrere dall' anno 1994, dalla  revisione  della  legge  6 agosto 1984, n.  457,  prevista  dal  disegno  di  legge  n. 1650/1992, &lt;&lt;  Disposizioni per la  formazione  del  bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  ( Legge   finanziaria 1993 )  &gt;&gt;, con aumento delle quote di  compartecipazione  ai tributi  erariali   attribuite   alla   Regione   ai   sensi dell' articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia,  sono utilizzate in conformità agli indirizzi del Piano regionale di sviluppo e destinate  prioritariamente  al  finanziamento dei seguenti interventi:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>maggiori finanziamenti per  l' attuazione   di  programmi    organici di intervento  nonché  di  nuovi  provvedimenti    legislativi di  settore  concernenti  le  aree  di  spesa    specificatamente indicate   nell'elenco   n.  5  -  Fondo    globale - allegato al bilancio pluriennale per  gli  anni    1993 - 1995;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>copertura  delle  spese   di   investimento   per   opere    permanenti  autorizzate  negli  anni  1994   e   1995   e    finanziate, in attesa  della  suddetta  revisione  della    legge n. 457/1984, con ricorso al mercato finanziario  in    conformità a quanto disposto   dall' articolo  52  dello    Statuto speciale di autonomia e indicato   dall' articolo    11 della legge regionale  di  approvazione  del  bilancio    pluriennale per gli anni 1993-1995  e  del  bilancio  per    l' anno 1993;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>copertura dei maggiori oneri  derivanti   dall' esercizio    delle ulteriori competenze trasferite  dallo  Stato  alla    Regione con le norme di attuazione dello Statuto speciale    di autonomia di cui al  DPR  15 gennaio 1987, n.   469  e    al DPR 19 marzo 1990, n. 70.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norme di indirizzo programmatico per ilriordinamento istituzionale e degliassetti societari ed aziendali</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La Regione, al fine di  conseguire  gli  obiettivi  di efficacia e coordinamento dell' azione  pubblica  regionale, nel  contesto  di  un  riordinamento  istituzionale  teso  a conferire maggiore organicità  agli  interventi  in  alcuni comparti considerati di importanza preminente, procede  alla riorganizzazione ed al riassetto degli Enti strumentali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La Regione procede altresì ad un adeguamento ed a  un riassetto  delle  proprie  partecipazioni  al  capitale   di società finanziarie, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, segnatamente nel settore finanziario  ed  in quello delle infrastrutture.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Nel quadro del riordino della  legislazione  regionale nel settore dell' agricoltura, la Regione infine promuove lo smobilizzo e la vendita di complessi aziendali  appartenenti al patrimonio  regionale,  al  fine  di  destinare  adeguate risorse finanziarie al credito agricolo.</p></p></p></body></html>