﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 01 febbraio 1993

      , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni per la formazione del  bilancio  pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  99</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nei settori dei servizi sociali(programmi 2.1.2., 2.3.1., 2.3.2.,2.3.3., 2.4.1., 2.4.3., 2.5.2. e 2.4.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La spesa di lire  2.000  milioni  per   l' anno  1993, autorizzata   dall' articolo  24,  comma  1,   della   legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993  e  1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo  5165 dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per  gli  anni  1993-1995  e  del  bilancio  per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La spesa complessiva di lire 4.000 milioni,  suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni  per  ciascuno  degli  anni 1993 e 1994, così rideterminata dall' articolo  115,  comma 3, della legge regionale  n.  4/1992,  è  rideterminata  in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 2.000 milioni per l' anno 1995,  fermo  restando il relativo onere a carico del capitolo 5194 dello stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La spesa di lire 200 milioni, autorizzata, per l' anno 1993, dall' articolo 25, comma 1, della  legge  regionale  6 settembre 1991,  n.  47,  deve  intendersi  autorizzata  per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico  del capitolo 5240 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> La spesa di lire  1.800  milioni  per   l' anno  1994, autorizzata   dall' articolo  34,  comma  1,   della   legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo  di  lire  550 milioni, fermo  restando  il  residuo  onere  a  carico  del capitolo 5244 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> La spesa di lire  2.000  milioni  per   l' anno  1994, autorizzata   dall' articolo  34,  comma  5,   della   legge regionale n. 4/1992, è rideterminata  in  ragione  di  lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni  1994  e  1995,  fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5255  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> La spesa di lire  1.000  milioni  per   l' anno  1993, autorizzata   dall' articolo  38,  comma  1,   della   legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo  di  lire  500 milioni, fermo  restando  il  residuo  onere  a  carico  del capitolo 5430 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del  bilancio per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>  Il  limite  di  impegno  di   lire   2.000   milioni, autorizzato, per l' anno 1994, dall' articolo 37,  comma  6, della legge regionale  n.  4/1992,  a  carico  del  capitolo corrispondente al capitolo 5715 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, e del bilancio per l' anno 1993, è ridotto  di  lire  1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> La spesa di lire  1.000  milioni  per   l' anno  1993, autorizzata   dall' articolo  39,  comma  1,   della   legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5922 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> La spesa di lire  1.000  milioni  per   l' anno  1993, autorizzata   dall' articolo  39,  comma  3,   della   legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5926 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  La  spesa  complessiva  di  lire   20.000   milioni, suddivisa in ragione di lire  10.000  milioni  per  ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall' articolo 34, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo complessivo di lire 8.000 milioni, suddiviso in  ragione  di lire 6.500 milioni per l' anno 1994 e lire 1.500 milioni per l' anno 1995, fermo restando il residuo onere a  carico  del capitolo 1460 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.</p></p></body></html>