﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 01 febbraio 1993

      , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni per la formazione del  bilancio  pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  97</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore delle opere pubbliche edi e di pubblico interesse (programmi 0.5.1.,0.5.2., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.2., 1.3.1.,1.4.3.,1.3.3., 1.4.2., 1.6.1. e 3.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l' anno 1993, dall' articolo 68, comma 3, della  legge  regionale  1 febbraio 1991, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 600 milioni per l' anno 1993 e di lire 900 milioni per   l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1900 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1993-1995  e  del  bilancio  per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La spesa di lire 2.500 milioni complessivi per l' anno 1993, come autorizzata per la quota di  lire  2.000  milioni dall' articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 4/1991, e per la quota di lire 600 milioni  dall' articolo  8  della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4,  e  ridotta,  per  la quota di lire 100 milioni, in relazione al disposto  di  cui al comma 3   dell' articolo  16  della  legge  regionale  27 dicembre 1991, n. 63, è rideterminata in  ragione  di  lire 2.000 milioni per l' anno  1993,  e  lire  500  milioni  per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico  del capitolo 2019 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del  bilancio per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La spesa di complessive lire 1.000 milioni per l' anno 1993,  autorizzata  per  la  quota  di  lire   300   milioni dall' articolo  11  della  legge  regionale  n.  4/1991,   e rideterminata   per   la   quota   di   lire   700   milioni dall' articolo 68, comma 5, della medesima legge, è ridotta dell' importo di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2303 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> La spesa di lire  1.000  milioni  per   l' anno  1993, autorizzata   dall' articolo  19,  comma  1,   della   legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo  di  lire  500 milioni, fermo  restando  il  residuo  onere  a  carico  del capitolo 2371 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del  bilancio per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> La spesa  di  lire  500  milioni  per   l' anno  1993, autorizzata  dall' articolo  10  della  legge  regionale  n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995,  fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2405  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> La spesa  di  lire  210  milioni  per   l' anno  1993, autorizzata   dall' articolo  10,  comma  3,   della   legge regionale n. 4/1991, è ridotta dell' importo  di  lire  110 milioni, fermo  restando  il  residuo  onere  a  carico  del capitolo 2755 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del  bilancio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> La spesa complessiva di lire 950 milioni, suddivisa in ragione di lire 475 milioni per ciascuno degli anni  1993  e 1994, ed autorizzata per la quota di lire  350  milioni  per l' anno  1993   dall' articolo  13,  comma  1,  della  legge regionale n. 4/1991, e per la quota di lire 350 milioni  per l' anno  1994   dall' articolo  13,  comma  1,  della  legge regionale n. 4/1992, per  la  quota  di  lire  250  milioni, suddivisa in ragione di lire 125 milioni per ciascuno  degli anni 1993 e 1994 dall' articolo 57,  comma  2,  della  legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo complessivo di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire  225  milioni per ciascuno degli anni  1993  e  1994,  fermo  restando  il residuo onere a carico del  capitolo  2811  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> La spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni  1993  e 1994, autorizzata per lire 350  milioni  per   l' anno  1993 dall' articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, e per lire 350 milioni per l' anno 1994  dall' articolo  13, comma  3,  della  legge  regionale  n.  4/1992,  è  ridotta dell' importo complessivo di lire 300 milioni, suddiviso  in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni  1993  e 1994, fermo restando il residuo onere a carico del  capitolo 2812 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> La spesa complessiva di lire 1.800 milioni,  suddivisa in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni  1993 e 1994, autorizzata per lire 900 milioni per   l' anno  1993 dall' articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 4/1991, e per lire 900 milioni per l' anno 1994  dall' articolo  13, comma  5,  della  legge  regionale  n.  4/1992,  è  ridotta dell' importo complessivo di lire 600 milioni, suddiviso  in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni  1993  e 1994, fermo restando il residuo onere a carico del  capitolo 2813 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> La spesa complessiva di lire 600  milioni,  suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni  1993 e 1994, autorizzata per la quota di  lire  100  milioni  per l' anno  1993   dall' articolo  14,  comma  1,  della  legge regionale n. 4/1991, rideterminata per la quota di lire  200 milioni per il medesimo anno dall' articolo  68,  comma  13, della medesima legge regionale, e autorizzata per  lire  300 milioni per l' anno 1994 dall' articolo 12, comma  1,  della legge  regionale  n.  4/1992,  è  ridotta     dell' importo complessivo di lire 200 milioni,  suddiviso  in  ragione  di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994,  fermo restando il residuo onere a carico del capitolo  2819  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> La spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni  1993 e 1994, autorizzata per lire 600 milioni per   l' anno  1993 dall' articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 4/1991, e per lire 600 milioni per l' anno 1994  dall' articolo  13, comma  7,  della  legge  regionale  n.  4/1992,  è  ridotta dell' importo complessivo di lire 600 milioni, suddiviso  in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni  1993  e 1994, fermo restando il residuo onere a carico del  capitolo 2823 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> Le quote di spesa autorizzate, per  complessive  lire 33.550 milioni, suddivise in ragione di lire  3.355  milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, dall' articolo  9, comma 1, della legge regionale 7 marzo  1983,  n.  20,  sono ridotte dell' importo complessivo di  lire  18.550  milioni, suddiviso in ragione di  lire  1.855  milioni  per  ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2656 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del bilancio per l' anno 1993, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> Il limite d' impegno decennale di lire  700  milioni, autorizzato per l' anno 1993  dall' articolo  20,  comma  1, della legge regionale 7 settembre 1992, n.  30,  è  ridotto dell' importo di lire 350 milioni per  ciascuno  degli  anni dal   1993 al 2002, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2660 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del  bilancio per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span> La  spesa  di  lire  1.000  milioni  complessivi  per l' anno 1993, rideterminata per la quota di lire 400 milioni dall' articolo  68,  comma  16,  della  legge  regionale  n. 4/1991, e autorizzata, rispettivamente, per la quota di lire 100 milioni dall' articolo 14, comma 5, della medesima legge regionale, e per la quota di lire 500 milioni dall' articolo 12,  comma  3,  della  legge  regionale  n.   4/1992,   deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo  restando  il relativo onere a carico del capitolo  3000  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span> La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993, come rideterminata  dall' articolo  113,  comma  7,  della  legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3002 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span> La spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni  per  ciascuno  degli  anni 1993 e 1994, autorizzata per l' anno  1993,   dall' articolo 14, comma 7, della legge regionale n. 4/1991, e per  l' anno 1994, dall' articolo 12, comma 5, della legge  regionale  n. 4/1992, è rideterminata in ragione di  lire  1.200  milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e di  lire  600  milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a  carico del capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del  bilancio per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span> È revocato il limite d' impegno ventennale  di  lire 500 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, e già iscritto  a carico del capitolo corrispondente al  capitolo  3329  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span> La quota di lire 2.000  milioni  per   l' anno  1993, autorizzata   dall' articolo  17,  comma  5,   della   legge regionale n. 4/1991, è rideterminata  in  ragione  di  lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni  1993  e  1994,  fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3383  dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  pluriennale 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span> La spesa di  lire  800  milioni  per   l' anno  1993, autorizzata dall' articolo 14 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16, è rideterminata in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993 e lire 600 milioni per l' anno 1994,  fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3405  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span> È revocato il limite di impegno di lire 150 milioni, autorizzato, per ciascuno  degli  anni  dal  1993  al  2002, dall' articolo  124,  comma  4,  della  legge  regionale  n. 4/1992, a carico del  capitolo  corrispondente  al  capitolo 4272 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1993-1995  e  del  bilancio  per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span> La spesa di lire 1.000  milioni  per   l' anno  1993, autorizzata   dall' articolo  67,  comma  1,   della   legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1574 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.</p></p></body></html>