Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 9

Trasferimenti ai Comuni(programma 0.6.2.)

1. Secondo quanto previsto dall' articolo 7, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata la somma di lire 30.000 milioni per l' anno 1993, ai sensi dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali.

2. Ai sensi dell' articolo 7, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata l' ulteriore somma di lire 9.000 milioni per l' anno 1993, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 10/1988, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio.

3. Ai sensi dell' articolo 7, comma 2, lettera b), ai Comuni capoluogo è assegnata l' ulteriore somma di lire 5.000 milioni per l' anno 1993, per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi urbani e per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza, nonché di attività aventi rilevanza provinciale.

4. Ai sensi dell' articolo 7, comma 2, lettera b), è assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale l' ulteriore somma di lire 3.000 milioni per l' anno 1993, per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale.

5. Per quanto concerne l' assegnazione di cui al comma 4, per l' anno 1993, qualora non possa essere predisposto ed emanato entro il 31 marzo il decreto del Presidente della Giunta di cui all' articolo 66, comma 3 ter, della legge regionale n. 10/1988, come introdotto dall' articolo 3 della presente legge, si applicano le disposizioni e le indicazioni di cui all' allegato D del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 1991, n. 0116/Pres.

6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 47.000 milioni per l' anno 1993.

7. Il predetto onere di lire 47.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.