﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 01 febbraio 1993

      , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni per la formazione del  bilancio  pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Trasferimenti ai Comuni(programma 0.6.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Secondo quanto previsto  dall' articolo  7,  comma  2, lettera b), ai Comuni è assegnata la somma di  lire  30.000 milioni per l' anno 1993, ai sensi dell' articolo  54  dello Statuto speciale di  autonomia,  per  lo  svolgimento  delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale  9  marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed  integrazioni,  e delle successive leggi regionali in materia  di  devoluzione di funzioni agli Enti locali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Ai sensi dell' articolo 7, comma  2,  lettera  b),  ai Comuni è assegnata l' ulteriore somma di lire 9.000 milioni per   l' anno  1993,  per  lo  svolgimento  delle   funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 28, comma 1, della  legge regionale n. 10/1988, in materia di assistenza scolastica  e diritto allo studio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Ai sensi dell' articolo 7, comma  2,  lettera  b),  ai Comuni capoluogo è assegnata  l' ulteriore  somma  di  lire 5.000 milioni per l' anno 1993,  per  lo  svolgimento  delle funzioni in materia di parchi urbani e per il  finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla  notevole  presenza,  nel territorio, di servizi pubblici e privati  convenzionati  di particolare  importanza,   nonché   di   attività   aventi rilevanza provinciale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Ai sensi dell' articolo 7, comma  2,  lettera  b),  è assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale  l' ulteriore somma di lire  3.000  milioni  per   l' anno  1993,  per  il finanziamento dei maggiori oneri derivanti  dalla  presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati  convenzionati nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per quanto concerne l' assegnazione di cui al comma 4, per l' anno 1993, qualora non possa  essere  predisposto  ed emanato entro il 31 marzo il decreto  del  Presidente  della Giunta di cui all' articolo 66, comma  3  ter,  della  legge regionale n. 10/1988, come introdotto dall' articolo 3 della presente  legge,  si  applicano   le   disposizioni   e   le indicazioni  di  cui   all' allegato  D  del   decreto   del Presidente  della  Giunta  regionale  28  marzo   1991,   n. 0116/Pres.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Per le finalità previste  dal  presente  articolo  è autorizzata la spesa di lire  47.000  milioni  per   l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Il predetto onere di lire 47.000 milioni fa carico  al capitolo 1773 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e  del  bilancio per l' anno 1993.</p></p></body></html>