Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 83

Infrastrutture di servizio al sistemadei trasporti e dei traffici(programmi 1.5.2. e 1.5.3.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 7, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1995.

2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

3. Per le finalità previste dagli articoli 31, comma 5, della legge regionale n. 22/1987, e per la copertura dei costi del Piano particolareggiato di cui all' articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1994.

4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 3873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

5. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 6, della legge regionale n. 22/1987, come modificato dall' articolo 6 della legge regionale n. 25/1990, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1993 e lire 2.000 milioni per l' anno 1994.

6. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.