Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 81

Recupero edilizio e riqualificazionedei centri storici(programma 1.4.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1994 e lire 2.000 milioni per l' anno 1995.

2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.