Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 75

Impianti di depurazione(programma 1.1.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1990, n. 40, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1993 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. Il predetto onere complessivo di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 2334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.