Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 61

Contributi pluriennali alle impresecommerciali(programma 3.4.2.)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 500 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

3. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 500 milioni.

6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

7. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

9. All' articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale n. 36/1988, le parole << non superiori a lire 300 milioni >> e << di importo inferiore a lire 20 milioni >> sono sostituite, rispettivamente, dalle parole << non superiori a lire 600 milioni >> e << di importo inferiore a lire 50 milioni >>.

9 bis. La disposizione di cui al comma 9 non trova applicazione nei confronti delle domande presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge, per le quali continuano ad applicarsi i limiti di valore stabiliti dall' articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal medesimo comma 9.

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Note:

Comma 9 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 52/1993