Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 35

Finanziamento straordinario all' IRFoPper oneri relativi al personale(programma 2.5.1.)

1. Nelle more dell' espletamento delle procedure relative agli inquadramenti nel ruolo unico regionale previsti dal Titolo II, Capo V, della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' IRFoP un finanziamento straordinario per l' anno 1993, nella misura massima di lire 7.000 milioni, a copertura degli oneri relativi al personale.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso ed erogato in due soluzioni, nella misura del cinquanta per cento entro il 31 marzo 1993 e del restante cinquanta per cento entro il 30 settembre 1993.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l' anno 1993.

4. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 5861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.