Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 26

Servizio di telesoccorso-telecontrollo(programma 2.2.1.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1992, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.

2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.