Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 2

Norme di indirizzo programmatico per ilriordinamento istituzionale e degliassetti societari ed aziendali

1. La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi di efficacia e coordinamento dell' azione pubblica regionale, nel contesto di un riordinamento istituzionale teso a conferire maggiore organicità agli interventi in alcuni comparti considerati di importanza preminente, procede alla riorganizzazione ed al riassetto degli Enti strumentali.

2. La Regione procede altresì ad un adeguamento ed a un riassetto delle proprie partecipazioni al capitale di società finanziarie, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, segnatamente nel settore finanziario ed in quello delle infrastrutture.

3. Nel quadro del riordino della legislazione regionale nel settore dell' agricoltura, la Regione infine promuove lo smobilizzo e la vendita di complessi aziendali appartenenti al patrimonio regionale, al fine di destinare adeguate risorse finanziarie al credito agricolo.