Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 15

Incremento e miglioramento del patrimonio forestale(programma 1.3.1.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1995.

2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

3. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale n. 65/1976, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1995.

4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

5. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1995.

6. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

7. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale n. 65/1976, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1995.

8. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.