Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 134

Utilizzazione dei fondi stataliassegnati ex articolo 8 della legge 9 gennaio1991,n. 19

1. L' importo complessivo di lire 4.000 milioni, derivante dalle assegnazioni statali che saranno erogate per le finalità previste dall' articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, relativamente alle quote per gli anni 1991 e 1992, saranno destinate, nella misura sottoindicata, al finanziamento degli interventi previsti dalle seguenti disposizioni, a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, a fianco di ciascuna indicati:

a) lire 500 milioni per le finalità di cui all' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, relativamente al settore dell' artigianato, sul capitolo 8046;

b) lire 500 milioni per le finalità di cui all' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sul capitolo 8450;

c) lire 800 milioni per le finalità di cui all' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con l' articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, sul capitolo 8314;

d) lire 1.000 milioni per le finalità di cui all' articolo 24 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sul capitolo 994;

e) lire 1.200 milioni per le finalità di cui all' articolo 27 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sul capitolo 2932.