1. In relazione a quanto disposto dal DL 19 ottobre 1992, n. 412, al fine di assicurare, nel limite massimo di lire 20.000 milioni, la copertura del costo standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ripiano del disavanzo di esercizio, relativo all' anno 1991, delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione, nei limiti della quota corrispondente all' ammontare del costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico locale riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell' articolo 48, terzo comma, lettera a), della
legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell'
articolo 50 della legge regionale n. 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti.