Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
TITOLO IX
 SPESE FINANZIATE
CON RICORSO A MUTUO
CAPO I
 INTERVENTI NEI SETTORI
DELLA TUTELA DELL' AMBIENTE,
DELLE OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO
Art. 78

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera l), L. R. 34/2017
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE
DEI TRASPORTI
CAPO III
 INTERVENTI NEI SETTORI DELLA SANITÀ,
DELL' ASSISTENZA, DELLA CULTURA E DEL TEMPO LIBERO
CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELL' AGRICOLTURA
Art. 89
 Opere di bonifica integrale
(programma 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
5. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 2.320 milioni per l' anno 1993.
6. Il predetto onere di lire 2.320 milioni fa carico al capitolo 6306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
8. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 6308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.