Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
TITOLO VII
Art. 70
 Partecipazione alla << Finest SpA >>
ed al Centro di servizi e di documentazione
(programma 3.5.1.)
4. In attuazione dell' articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991 e per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale n. 34/1991, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale di Gorizia la somma di lire 2.000 milioni.
5. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
7. Corrispondentemente è prevista per il medesimo anno l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell' articolo 2 della legge n. 19/1991, per le finalità del presente articolo, ed iscritta sul capitolo 537 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio predetto.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012
2 Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012
3 Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012