Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
CAPO V
 INTERVENTI NEL SETTORE
DEL TURISMO
Art. 66
 Contributi pluriennali per strutture
turistiche
(programma 3.4.4.)
2. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalitā previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dall' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, č autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 3.000 milioni.
6. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.
7. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
8. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1996 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 67
 Infrastrutture turistiche
(programma 3.4.5.)
1. Per le finalitā previste dall' articolo 3, primo comma, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzata la spesa complessiva di lire 250 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1993 e lire 150 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 250 milioni fa carico al capitolo 8501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. Per le finalitā previste dall' articolo 1, primo comma, lettera f), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, come inserita dall' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, č autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1993, lire 400 milioni per l' anno 1994 e lire 500 milioni per l' anno 1995.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
5. Per le finalitā previste dall' articolo 91, comma 9, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, č autorizzato, nell' anno 1995, il limite di impegno di lire 500 milioni.
6. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2014.
7. L' onere di lire 500 milioni, corrispondente alla annualitā autorizzata per l' anno 1995, fa carico al capitolo 8539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
8. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1996 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalitā previste dall' articolo 91, comma 15, della legge regionale n. 4/1992, come modificato dall' articolo 93 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, č autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 300 milioni.
10. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.
11. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
12. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1996 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.