Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE
DEL COMMERCIO
Art. 61
 Contributi pluriennali alle imprese
commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalitā previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalitā previste dall' articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, č autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 500 milioni.
6. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
7. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
8. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. All' articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale n. 36/1988, le parole << non superiori a lire 300 milioni >> e << di importo inferiore a lire 20 milioni >> sono sostituite, rispettivamente, dalle parole << non superiori a lire 600 milioni >> e << di importo inferiore a lire 50 milioni >>.
Note:
1 Comma 9 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 52/1993
Art. 65
 Contributi pluriennali per la realizzazione
di impianti fieristici e centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. Per le finalitā previste dal comma 7 dell' articolo 87 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, č autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 800 milioni.
2. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L' onere complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere al Comune di Marano Lagunare un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni, a copertura degli oneri - in linea capitale e per interessi - del mutuo da stipulare per far fronte alle spese connesse al completamento del mercato ittico.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 5.
7. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 5 č presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredata dalla deliberazione con cui il Comune dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante, nonché dal programma delle opere a fronte delle quali si č reso necessario il ricorso all' indebitamento. L' erogazione della prima annualitā dei contributi precitati č disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulta il piano di ammortamento, in linea capitale e per interessi.
8. Per le finalitā previste dal comma 5 č autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 150 milioni.
9. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
10. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8228 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
11. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.