Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
TITOLO VI
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELL' AGRICOLTURA
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELL' INDUSTRIA
CAPO III
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELL' ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE
Art. 55

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2 Partizione di cui fa parte l'art. 55, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 57

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE
DEL COMMERCIO
Art. 61
 Contributi pluriennali alle imprese
commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 500 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
7. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. All' articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale n. 36/1988, le parole << non superiori a lire 300 milioni >> e << di importo inferiore a lire 20 milioni >> sono sostituite, rispettivamente, dalle parole << non superiori a lire 600 milioni >> e << di importo inferiore a lire 50 milioni >>.
Note:
1 Comma 9 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 52/1993
Art. 65
 Contributi pluriennali per la realizzazione
di impianti fieristici e centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. Per le finalità previste dal comma 7 dell' articolo 87 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 800 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L' onere complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Marano Lagunare un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni, a copertura degli oneri - in linea capitale e per interessi - del mutuo da stipulare per far fronte alle spese connesse al completamento del mercato ittico.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 5.
7. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 5 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredata dalla deliberazione con cui il Comune dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante, nonché dal programma delle opere a fronte delle quali si è reso necessario il ricorso all' indebitamento. L' erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulta il piano di ammortamento, in linea capitale e per interessi.
8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 150 milioni.
9. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
10. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8228 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO V
 INTERVENTI NEL SETTORE
DEL TURISMO
Art. 66
 Contributi pluriennali per strutture
turistiche
(programma 3.4.4.)
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dall' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 3.000 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.
7. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 67
 Infrastrutture turistiche
(programma 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1993 e lire 150 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 250 milioni fa carico al capitolo 8501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. Per le finalità previste dall' articolo 1, primo comma, lettera f), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, come inserita dall' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1993, lire 400 milioni per l' anno 1994 e lire 500 milioni per l' anno 1995.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
5. Per le finalità previste dall' articolo 91, comma 9, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1995, il limite di impegno di lire 500 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2014.
7. L' onere di lire 500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l' anno 1995, fa carico al capitolo 8539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall' articolo 91, comma 15, della legge regionale n. 4/1992, come modificato dall' articolo 93 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 300 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.
11. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO VI
 INTERVENTI NEL SETTORE
DEI TRAFFICI E DELL' AUTOTRASPORTO MERCI
Art. 69
 Liberalizzazione tariffaria di tratti
autostradali
(programma 1.5.1.)
1. In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità ed al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull' ambiente e sulle strutture, l' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l' alleggerimento del traffico stradale nel periodo dall' 1 gennaio al 31 dicembre 1993.
3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 l' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare, di concerto con l' Assessore alla viabilità ed ai trasporti, su conforme deliberazione della Giunta regionale, una convenzione con le società concessionarie, nella quale siano fissati i termini e le modalità del rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.
4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 1424 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.