Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
TITOLO IV
 INTERVENTI NEI SETTORI
DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 INTERVENTI NEI SETTORI DELLA
SANITÀ E DELL' ASSISTENZA
CAPO II
 INTERVENTI NEI SETTORI
DELL' ISTRUZIONE, DELLA CULTURA,
DELLA RICERCA SCIENTIFICA,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELLO SPORT
Art. 29
 Realizzazione della macchina di luce di sincrotrone
(programmi 2.3.3. e 0.1.4.)
1. All' articolo 3, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 24, come integrato dall' articolo 65 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, dopo le parole << medesima società >> sono inserite le parole << nonché a concedere finanziamenti anche infruttiferi >>.
6. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Sincrotrone Trieste società consortile per azioni >> contributi pluriennali, nella misura massima di lire 1.800 milioni annui, per un periodo di dieci anni, a riduzione o a copertura del costo dei mutui da stipulare per far fronte agli oneri connessi alla realizzazione della macchina di luce di sincrotrone.
7. La misura dei contributi suddetti è ragguagliata all' importo medio annuo della quota interessi, compreso l' eventuale preammortamento, rilevabile dai piani di ammortamento.
8. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 6 è presentata alla Direzione regionale degli Affari finanziari e del patrimonio, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui la Società dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante, nonché il programma delle opere a fronte delle quali si è reso necessario il ricorso all' indebitamento. L' erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulta il piano di ammortamento, in linea capitale e per interessi.
9. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 1.800 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
11. L' onere complessivo di lire 3.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 1461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
13. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare garanzie fidejussorie, sino alla concorrenza di lire 15.000 milioni, sui mutui stipulati ai sensi del comma 6.
14. La concessione della garanzia è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
15. La domanda di concessione della garanzia è accompagnata da una attestazione con cui il legale rappresentante della Società dichiara l' impossibilità, da parte della Società medesima, a prestare idonee garanzie.
16. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dal comma 13 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012
2 Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012
3 Comma 4 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012
4 Comma 5 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012
Art. 30
 Istituzioni ed attività di ricerca scientifica
(programma 2.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.450 milioni per l' anno 1993 e lire 1.250 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.700 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale n. 11/1969, come sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro internazionale di scienze meccaniche (CISM) di Udine un finanziamento per lo sviluppo della ricerca scientifica, per le attrezzature scientifiche e per la loro manutenzione, nonché per l' arredamento, per lo svolgimento di corsi speciali di interesse regionale e per l' attività istituzionale.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.350 milioni, suddivisa in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
6. Il predetto onere complessivo di lire 1.350 milioni fa carico al capitolo 5245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
8. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 31
 Contributi agli Enti regionali per il diritto allo
studio universitario (ERDISU) per gli investimenti
(programma 2.3.2.)
2. Per le finalità previste dall' articolo 16, comma 1, lettera a bis) della legge regionale n. 55/1990, come sostituita dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1994 e lire 4.000 milioni per l' anno 1995.
3. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 5199 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5199 è inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 111, comma 1, L. R. 47/1993
2 Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005
Art. 32
 Interventi a favore dell' istruzione universitaria
(programma 2.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1995, un limite d' impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.
3. L' onere di lire 2.000 milioni, corrispondente all' annualità autorizzata per l' anno 1995, fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura, corredata da un preventivo di massima della spesa. Ciascuna quota annuale può essere concessa in via anticipata ed in un' unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne indica i termini e le modalità di rendicontazione.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
8. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5186 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
9. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5186 è inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 28, L. R. 4/1999
Art. 34
 Beni ed attività culturali
(programmi 2.4.1., 2.4.2. e 2.4.3.)
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, sono autorizzati, a decorrere dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno, rispettivamente, di lire 150 milioni e di lire 100 milioni.
5. L' onere complessivo di lire 650 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
8. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
13. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5508 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
14. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore del Comune di Trieste, ai sensi dell' articolo 25, secondo comma, della legge regionale n. 60/1976, per gli interventi indispensabili ed urgenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed artistico delle collezioni de Henriquez anche al fine di renderne più agevole l' accesso al pubblico.
15. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 14 è presentata alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il finanziamento predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Il decreto di concessione del finanziamento ne prevede i termini e le modalità di rendicontazione.
16. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
17. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
25. All' articolo 35, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, dopo le parole << compiti istituzionali >> sono aggiunte le parole << nonché per la ristrutturazione e l' acquisto di immobili e di arredi da destinare a sedi degli organismi medesimi. >>.
26. Il finanziamento relativo all' anno 1992 ai sensi dell' articolo 35, comma 2, della legge regionale n. 4/1992, così come integrato dal comma 25, può essere destinato alla realizzazione degli interventi indicati al medesimo comma.
27. Per le finalità previste dall' articolo 35 della legge regionale n. 4/1992, così come integrato dal comma 25, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1993.
28. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5607 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
29. Al fine di consentire e promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale di alcune eminenti e significative personalità della nostra regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Sedegliano per l' acquisto, la ristrutturazione e l' arredo della casa natale di Padre Davide Maria Turoldo, sita nel medesimo comune.
30. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 350 milioni suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1993 e di lire 250 milioni per l' anno 1994.
31. L' onere complessivo di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1993 e lire 200 milioni per l' anno 1994.
34. L' onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5717 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
35. Al fine di consentire il completamento della sede della Società Mutuo Soccorso ed Istruzione di Pordenone, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Società medesima.
36. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa complessiva di lire 50 milioni per l' anno 1993.
37. L' onere complessivo di lire 50 milioni fa carico al capitolo 5718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
38. Le domande per l' ottenimento dei finanziamenti di cui ai commi 29, 32 e 35 sono presentate alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura corredate da un preventivo di massima della spesa e da una relazione illustrativa degli interventi da realizzare. I finanziamenti possono essere concessi ed erogati, per ciascuna quota annua, in via anticipata ed in un' unica soluzione. Il decreto di concessione dei finanziamenti medesimi ne indica i termini e le modalità di rendicontazione.
39. Per le finalità previste dall' articolo 39, comma 8, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 400 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1993 e lire 300 milioni per l' anno 1994.
40. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5195 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Note:
1 Parole soppresse al comma 32 da art. 209, comma 1, L. R. 5/1994
2 Parole aggiunte al comma 32 da art. 84, comma 13, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
3 Comma 18 abrogato da art. 6, comma 23, L. R. 4/1999
4 Comma 19 abrogato da art. 6, comma 23, L. R. 4/1999
5 Comma 20 abrogato da art. 6, comma 23, L. R. 4/1999
6 Comma 21 abrogato da art. 6, comma 23, L. R. 4/1999
7 Comma 22 abrogato da art. 6, comma 23, L. R. 4/1999
8 Comma 23 abrogato da art. 6, comma 23, L. R. 4/1999
9 Comma 24 abrogato da art. 6, comma 23, L. R. 4/1999
10 Comma 10 sostituito da art. 7, comma 50, L. R. 17/2008
11 Comma 11 sostituito da art. 7, comma 50, L. R. 17/2008
12 Comma 9 abrogato da art. 49, comma 1, lettera h), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
13 Comma 10 abrogato da art. 49, comma 1, lettera h), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
14 Comma 11 abrogato da art. 49, comma 1, lettera h), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
15 Comma 12 abrogato da art. 49, comma 1, lettera h), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 37
 Finanziamenti straordinari agli Enti locali
per l' acquisto e la realizzazione di impianti
ed attrezzature sportive (programma 2.4.4.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone un finanziamento straordinario per l' acquisto, la ristrutturazione e la manutenzione di impianti ed attrezzature sportive in corso di dismissione da parte di enti ed aziende a partecipazione statale.
2. La domanda per la concessione del finanziamento, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare, è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive. Ciascuna quota annuale del finanziamento può essere erogata in via anticipata ed in un' unica soluzione. Il decreto di concessione del finanziamento ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993, lire 600 milioni per l' anno 1994 e lire 200 milioni per l' anno 1995.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6143 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni, a copertura degli oneri, in linea capitale e per interessi, del mutuo da stipulare per la realizzazione dell' impianto del tiro a segno.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 5.
7. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 5 è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive, corredata dalla deliberazione con cui il Comune dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante, nonché il programma delle opere a fronte delle quali si è reso necessario il ricorso all' indebitamento. L' erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale deve risultare il piano di ammortamento, in linea capitale e per interessi.
8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 100 milioni.
9. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
10. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 6144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.