Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELL' ABITAZIONE
Art. 17
 Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le domande di edilizia agevolata l' unità di contributo di cui al quarto comma dell' articolo 88 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è ridotta a lire 50.000 per i richiedenti che fruiscono di un reddito - determinato ai sensi degli articoli 24 e 25 della stessa legge - inferiore a lire 30 milioni, ed a lire 30.000 per gli altri richiedenti.
3. In via di interpretazione autentica delle norme concernenti l' edilizia agevolata, la semplice presentazione della domanda, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti, non dà titolo all' ottenimento del contributo. A tutte le domande in possesso dei requisiti predetti è dato corso compatibilmente con le risorse destinate dal bilancio regionale.
4. Il disposto di cui al comma 1 si applica alle domande presentate dopo l' 8 giugno 1992.
6. I benefici di cui al comma 5 sono concessi, prioritariamente, nell' ambito della categoria ivi indicata, a coloro che abbiano acquistato o realizzato alloggi la cui superficie utile residenziale non superi i centoventi metri quadrati, o i centoquaranta metri quadrati nei casi di recupero edilizio.
7. Le misure di superficie di cui al comma 6 sono attestate dagli interessati mediante atto notorio.
8. Per le finalità previste dall' articolo 88 e dall' articolo 94 - come modificato dall' articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 - della legge regionale n. 75/1982, e dal presente articolo, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1994 e dall' anno 1995, un limite di impegno di lire 8.000 milioni ed un limite di impegno di lire 14.000 milioni.
10. L' onere complessivo di lire 30.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 60, comma 1, L. R. 45/1993
2 Derogata la disciplina del comma 5 da art. 60, comma 2, L. R. 45/1993
Art. 21
 Edilizia pubblica e di pubblico interesse
(programmi 1.4.3. e 2.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 ter, primo e secondo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, ed integrato dall' articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, sono autorizzati tre limiti d' impegno di lire 500 milioni ciascuno, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993, 1994 e 1995.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 3383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
7. Per le finalità previste dall' articolo 18, comma 1 bis, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, come inserito dall' articolo 19, comma 19, lettera b), della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993, lire 400 milioni per l' anno 1994, e lire 500 milioni per l' anno 1995.
8. Il predetto onere complessivo di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
9. Per le finalità previste dall' articolo 27, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
10. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4426 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
11. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine un finanziamento straordinario pluriennale nella misura massima prevista dal comma 13, per quindici anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dal mutuo che la Provincia medesima contrae per il completamento, l' arredo e l' attrezzatura dell' immobile denominato << Villa Ostende >> di Grado, destinato all' accoglimento ed alla residenza di persone non autosufficienti.
12. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 11.
13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzato per l' anno 1994 il limite di impegno di lire 500 milioni.
14. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.
15. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 fa carico al capitolo 4853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
18. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 3406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
20. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
21. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Provincia di Gorizia per il completamento delle opere di ristrutturazione, adeguamento e conseguimento delle condizioni di agibilità del Palazzo Attems di Gorizia, recentemente colpito da alluvione.
22. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 21 è presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il finanziamento predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione per ciascuna delle quote annuali. Il decreto di concessione del finanziamento ne prevede i termini e le modalità di rendicontazione.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
24. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
25. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Arta Terme a sostegno delle spese necessarie per il completamento del complesso termale.
26. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 25 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il finanziamento predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione per ciascuna delle quote annuali. Il decreto di concessione del finanziamento ne prevede i termini e le modalità di rendicontazione.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1993 e lire 400 milioni per l' anno 1994.
28. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.