Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
CAPO II
 MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 9 MARZO 1988,
N. 10 E 30 GENNAIO 1989, N. 2
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 6
1. All' articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
<< d) la copertura degli oneri sostenuti dalle Province per l' assunzione, il mantenimento in servizio e l' inquadramento del personale impiegato per l' esercizio delle funzioni trasferite, in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. >>.