Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
CAPO I
 REVISIONE DELLA NORMATIVA CONCERNENTE
I TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
Art. 3
1.
In relazione ai nuovi indirizzi di politica della spesa nei confronti degli Enti locali, tesi a garantire una maggiore autonomia finanziaria, ed in previsione del futuro riassetto delle attribuzioni afferenti ai medesimi, nel testo dell' articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall' articolo 15 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2.
Per le finalità indicate al comma 1, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: