Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
TITOLO II
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
CAPO I
 REVISIONE DELLA NORMATIVA CONCERNENTE
I TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
Art. 3
1.
In relazione ai nuovi indirizzi di politica della spesa nei confronti degli Enti locali, tesi a garantire una maggiore autonomia finanziaria, ed in previsione del futuro riassetto delle attribuzioni afferenti ai medesimi, nel testo dell' articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall' articolo 15 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2.
Per le finalità indicate al comma 1, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

CAPO II
 MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 9 MARZO 1988,
N. 10 E 30 GENNAIO 1989, N. 2
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 6
1. All' articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
<< d) la copertura degli oneri sostenuti dalle Province per l' assunzione, il mantenimento in servizio e l' inquadramento del personale impiegato per l' esercizio delle funzioni trasferite, in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. >>.

CAPO III
Art. 8
 Trasferimenti alle Province
(programma 0.6.2.)
2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l' anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 25.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 26.000 milioni per l' anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 26.000 milioni fa carico al capitolo 1774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 5/1994
Art. 9
 Trasferimenti ai Comuni
(programma 0.6.2.)
3. Ai sensi dell' articolo 7, comma 2, lettera b), ai Comuni capoluogo è assegnata l' ulteriore somma di lire 5.000 milioni per l' anno 1993, per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi urbani e per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza, nonché di attività aventi rilevanza provinciale.
4. Ai sensi dell' articolo 7, comma 2, lettera b), è assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale l' ulteriore somma di lire 3.000 milioni per l' anno 1993, per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale.
5. Per quanto concerne l' assegnazione di cui al comma 4, per l' anno 1993, qualora non possa essere predisposto ed emanato entro il 31 marzo il decreto del Presidente della Giunta di cui all' articolo 66, comma 3 ter, della legge regionale n. 10/1988, come introdotto dall' articolo 3 della presente legge, si applicano le disposizioni e le indicazioni di cui all' allegato D del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 1991, n. 0116/Pres.
6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 47.000 milioni per l' anno 1993.
7. Il predetto onere di lire 47.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 10
 Trasferimenti alle Comunità montane
e alla Comunità collinare del Friuli
(programma 0.6.2.)
2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
CAPO IV
 TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLE ZONE
TERREMOTATE
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 11, abrogata da art. 140, comma 10, L. R. 37/1993
2 Articolo abrogato da art. 140, comma 10, L. R. 37/1993