Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
CAPO I
 ALTRE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
Art. 108
 Interventi di solidarietà internazionale
(programma 1.2.2.)
2. In via di interpretazione autentica, le pubbliche sottoscrizioni per l' incremento del Fondo di cui all' articolo 52, comma 2, della legge regionale n. 30/1992, possono essere costituite da assegnazioni di enti locali, di altri enti pubblici, di associazioni e di privati.
3. Gli interventi indiretti previsti dal quarto comma, dell' articolo 9, della legge regionale n. 64/1986, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale n. 24/1992, sono costituiti dagli interventi realizzati dalle istituzioni ed organizzazioni operanti per finalità umanitarie, di cui all' articolo 1, quarto comma, del decreto legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito in legge 24 settembre 1992, n. 390.
4. Per la dotazione iniziale del Fondo di cui all' articolo 52 della legge regionale n. 30/1992, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Fondo per la protezione civile la somma di lire 50 milioni.
5. L' Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a disporre ulteriori assegnazioni al Fondo medesimo.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1993.
7. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 4120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
8. Le somme derivanti dalle pubbliche sottoscrizioni, di cui al comma 2, da conferire al Fondo per la protezione civile, sono introitate sul capitolo 874 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.