Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
TITOLO XI
 RIDETERMINAZIONE, RIDUZIONE E REVOCA
DI QUOTE ANNUALI DI SPESA NEL TRIENNIO 1993-1995
Art. 97
 Interventi nel settore delle opere pubbliche e
di e di pubblico interesse (programmi 0.5.1.,
0.5.2., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.2., 1.3.1.,1.4.3.,
1.3.3., 1.4.2., 1.6.1. e 3.5.1.)
1. La spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l' anno 1993, dall' articolo 68, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 600 milioni per l' anno 1993 e di lire 900 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
2. La spesa di lire 2.500 milioni complessivi per l' anno 1993, come autorizzata per la quota di lire 2.000 milioni dall' articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 4/1991, e per la quota di lire 600 milioni dall' articolo 8 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e ridotta, per la quota di lire 100 milioni, in relazione al disposto di cui al comma 3 dell' articolo 16 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1993, e lire 500 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. La spesa di complessive lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata per la quota di lire 300 milioni dall' articolo 11 della legge regionale n. 4/1991, e rideterminata per la quota di lire 700 milioni dall' articolo 68, comma 5, della medesima legge, è ridotta dell' importo di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
5. La spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 10 della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
6. La spesa di lire 210 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, è ridotta dell' importo di lire 110 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993.
7. La spesa complessiva di lire 950 milioni, suddivisa in ragione di lire 475 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, ed autorizzata per la quota di lire 350 milioni per l' anno 1993 dall' articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 4/1991, e per la quota di lire 350 milioni per l' anno 1994 dall' articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, per la quota di lire 250 milioni, suddivisa in ragione di lire 125 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 dall' articolo 57, comma 2, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo complessivo di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 225 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993.
8. La spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata per lire 350 milioni per l' anno 1993 dall' articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, e per lire 350 milioni per l' anno 1994 dall' articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo complessivo di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993.
9. La spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata per lire 900 milioni per l' anno 1993 dall' articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 4/1991, e per lire 900 milioni per l' anno 1994 dall' articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993.
10. La spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata per la quota di lire 100 milioni per l' anno 1993 dall' articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 4/1991, rideterminata per la quota di lire 200 milioni per il medesimo anno dall' articolo 68, comma 13, della medesima legge regionale, e autorizzata per lire 300 milioni per l' anno 1994 dall' articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo complessivo di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993.
11. La spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata per lire 600 milioni per l' anno 1993 dall' articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 4/1991, e per lire 600 milioni per l' anno 1994 dall' articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993.
12. Le quote di spesa autorizzate, per complessive lire 33.550 milioni, suddivise in ragione di lire 3.355 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, dall' articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, sono ridotte dell' importo complessivo di lire 18.550 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.855 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.
13. Il limite d' impegno decennale di lire 700 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 20, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è ridotto dell' importo di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
14. La spesa di lire 1.000 milioni complessivi per l' anno 1993, rideterminata per la quota di lire 400 milioni dall' articolo 68, comma 16, della legge regionale n. 4/1991, e autorizzata, rispettivamente, per la quota di lire 100 milioni dall' articolo 14, comma 5, della medesima legge regionale, e per la quota di lire 500 milioni dall' articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
15. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993, come rideterminata dall' articolo 113, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
16. La spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata per l' anno 1993, dall' articolo 14, comma 7, della legge regionale n. 4/1991, e per l' anno 1994, dall' articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e di lire 600 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
17. È revocato il limite d' impegno ventennale di lire 500 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, e già iscritto a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
18. La quota di lire 2.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 4/1991, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
19. La spesa di lire 800 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 14 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16, è rideterminata in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993 e lire 600 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
20. È revocato il limite di impegno di lire 150 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, dall' articolo 124, comma 4, della legge regionale n. 4/1992, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 4272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
21. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 67, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1574 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 98
 Interventi nel settore delle infrastrutture
di trasporto
(programmi 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3. e 1.5.5.)
1. La spesa di lire 150 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 25, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è rideterminata in ragione di lire 50 milioni per l' anno 1993 e di lire 100 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
2. È revocato il limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007, dall' articolo 25, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. È revocato il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007, dall' articolo 25, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. È revocato il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007, dall' articolo 25, comma 9, della legge regionale n. 4/1992, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
5. La spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993, come rideterminata dall' articolo 114, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3866 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
6. È revocato il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, dall' articolo 26, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3869 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
7. È revocato il limite di impegno di lire 500 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, dall' articolo 26, comma 12, della legge regionale n. 4/1992, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
8. La spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo di lire 250 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3976 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
9. È revocato il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, dall' articolo 41, comma 2, della legge regionale n. 4/1992, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 4012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 99
 Interventi nei settori dei servizi sociali
(programmi 2.1.2., 2.3.1., 2.3.2.,
2.3.3., 2.4.1., 2.4.3., 2.5.2. e 2.4.4.)
1. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
2. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, così rideterminata dall' articolo 115, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 2.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. La spesa di lire 200 milioni, autorizzata, per l' anno 1993, dall' articolo 25, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. La spesa di lire 1.800 milioni per l' anno 1994, autorizzata dall' articolo 34, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo di lire 550 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
5. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1994, autorizzata dall' articolo 34, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
6. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
7. Il limite di impegno di lire 2.000 milioni, autorizzato, per l' anno 1994, dall' articolo 37, comma 6, della legge regionale n. 4/1992, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, e del bilancio per l' anno 1993, è ridotto di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
8. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 39, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
9. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 39, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
10. La spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall' articolo 34, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo complessivo di lire 8.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.500 milioni per l' anno 1994 e lire 1.500 milioni per l' anno 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 100
 Interventi nel settore dell' agricoltura
(programmi 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4.,
3.1.6. e 3.1.7.)
1. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall' articolo 55 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 1.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
2. La spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 44, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 200 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 6336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. La spesa di lire 4.950 milioni per l' anno 1993, autorizzata per lire 5.000 milioni dall' articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, e ridotta di lire 50 milioni in relazione al disposto di cui all' articolo 15, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8, è ulteriormente ridotta di lire 950 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. La spesa di lire 3.000 milioni, autorizzata per l' anno 1993, dall' articolo 54, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, è rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6486 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
5. La spesa di lire 3.500 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 50, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
6. La spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 50, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 6525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
7. La spesa di lire 400 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 53, comma 1, della legge regionale n. 20/1992, è rideterminata in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
8. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 51, comma 1, della legge regionale n. 20/1992, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
9. La spesa di lire 120 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 47, comma 1, della legge regionale n. 20/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
10. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 49, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 6780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 101
 Interventi nel settore dell' industria
(programmi 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4., 3.2.5. e
3.5.1.)
1. La spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 72, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993 e lire 300 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
2. La spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall' articolo 65, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo complessivo di lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. La spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall' articolo 68, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. La spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 73, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
5. È revocato il limite di impegno decennale di lire 5.000 milioni, autorizzato per l' anno 1994 dall' articolo 62, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
6. La spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata, rispettivamente, per lire 3.000 milioni per l' anno 1993 dall' articolo 30, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, e per complessive lire 5.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1993 e lire 4.000 milioni per l' anno 1994, dall' articolo 64, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 200 milioni e rideterminata in ragione di lire 1.800 milioni per l' anno 1993, lire 2.000 milioni per l' anno 1994 e lire 4.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
7. La spesa complessiva di lire 10.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 dall' articolo 64, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 3.600 milioni per l' anno 1993, lire 3.000 milioni per l' anno 1994 e lire 3.400 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
8. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 69, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
9. La spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall' articolo 70, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 400 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
10. La spesa di lire 3.000 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 70, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1994 e lire 2.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
11. È revocata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall' articolo 71 della legge regionale n. 4/1992, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 7595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
12. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 44, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
13. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 44, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
14. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 116, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritta al capitolo corrispondente al capitolo 1528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 102
 Interventi nel settore dell' artigianato e
della cooperazione
(programmi 3.3.1., 3.3.2. e 3.3.3.)
2. È revocato il limite di impegno quinquennale di lire 1.000 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 76, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. La spesa complessiva di lire 16.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata, rispettivamente, per l' anno 1993 per lire 6.000 milioni dall' articolo 46 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, e per lire 1.000 milioni dall' articolo 33 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, e per lire 1.000 milioni per l' anno 1993 e lire 8.000 per l' anno 1994 dall' articolo 75 della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1993, lire 6.000 milioni per l' anno 1994 e lire 7.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. La spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 78, comma 8, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta in ragione di lire 1.000 milioni; il residuo onere di lire 500 milioni deve intendersi autorizzato per l' anno 1995 a carico del capitolo 8035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
5. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1994, autorizzata dall' articolo 78, comma 10, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
6. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall' articolo 78, comma 12, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 1.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
7. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall' articolo 80 della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 1.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8042 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
8. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall' articolo 78, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 1.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
9. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 15, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
10. È revocato, a decorrere dall' anno 1993, il limite di impegno decennale di lire 100 milioni autorizzato per l' anno 1992 con l' articolo 125, comma 3, della legge regionale n. 4/1992 ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8049 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 103
 Interventi nel settore del commercio e del
turismo
(programmi 3.4.1., 3.4.2., 3.4.4. e 3.4.5.)
1. La spesa di complessive lire 6.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.400 milioni per l' anno 1993 e lire 3.000 milioni per l' anno 1994, come rispettivamente rideterminata per l' anno 1993 per la quota di lire 2.000 milioni dall' articolo 71, comma 14, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, e per la quota di lire 1.400 milioni dall' articolo 116, comma 4, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, ed autorizzata per l' anno 1994 dall' articolo 87, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 400 milioni per l' anno 1993 e rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
2. È revocato il limite di impegno decennale di lire 800 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 87, comma 15, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 83, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotto di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. È revocato il limite di impegno quinquennale di lire 500 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 84, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
5. Il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 83, comma 5, della legge regionale, n. 4/1992, è ridotto di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
6. La spesa di complessive lire 7.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1993 dall' articolo 55, comma 1, della legge regionale n. 4/1991, e di lire 3.000 milioni per l' anno 1994 dall' articolo 88, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 3.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
7. La spesa di complessive lire 6.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 rispettivamente dall' articolo 55, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, e dall' articolo 88, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 3.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
8. È revocato il limite di impegno decennale di lire 2.000 milioni, autorizzato, per l' anno 1993, dall' articolo 89, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995 e del bilancio per l' anno 1993.
9. Il limite d' impegno ventennale di lire 5.000 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 56, comma 5, della legge regionale n. 4/1991, è ridotto di lire 1.000 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
10. La spesa di complessive lire 2.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 rispettivamente dall' articolo 55, comma 7, della legge regionale n. 4/1991, e dall' articolo 88, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 1.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
11. La spesa di lire 1.500 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 58, comma 1, della legge regionale n. 4/1991, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
12. La spesa di lire 300 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 91, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993, e lire 100 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
13. La spesa di complessive lire 2.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, rispettivamente, dall' articolo 58, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, e dall' articolo 91, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e lire 1.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
14. È revocato il limite di impegno ventennale di lire 500 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 91, comma 11, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
15. È revocato il limite di impegno ventennale di lire 300 milioni, autorizzato per l' anno 1993 dall' articolo 91, comma 17, della legge regionale n. 4/1992, ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 8540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.