Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
Art. 98
 Interventi nel settore delle infrastrutture
di trasporto
(programmi 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3. e 1.5.5.)
1. La spesa di lire 150 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 25, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è rideterminata in ragione di lire 50 milioni per l' anno 1993 e di lire 100 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
2. È revocato il limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007, dall' articolo 25, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. È revocato il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007, dall' articolo 25, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. È revocato il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007, dall' articolo 25, comma 9, della legge regionale n. 4/1992, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
5. La spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993, come rideterminata dall' articolo 114, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3866 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
6. È revocato il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, dall' articolo 26, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3869 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
7. È revocato il limite di impegno di lire 500 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, dall' articolo 26, comma 12, della legge regionale n. 4/1992, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
8. La spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta dell' importo di lire 250 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3976 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
9. È revocato il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002, dall' articolo 41, comma 2, della legge regionale n. 4/1992, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 4012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.