Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
Art. 95
 Rideterminazione di spese finanziate con
ricorso a mutuo
nel settore delle opere pubbliche e di
interesse pubblico
(programma 1.1.2., 1.2.1., 2.3.2. e 2.4.4.)
1. La spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 110, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata dall' articolo 67, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. La quota di lire 3.000 milioni, autorizzata per l' anno 1993, dall' articolo 67, comma 4, della legge regionale n. 4/1991, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, e lire 2.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.