Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
Art. 93
 Rideterminazione e finanziamento con mutuo
di spese già autorizzate nel settore dei
servizi sociali
(programmi 2.1.2., 2.2.2. e 2.4.3.)
1. La spesa complessiva di lire 45.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 25.000 milioni per l' anno 1993 e lire 20.000 milioni per l' anno 1994, così rideterminata dall' articolo 28, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, in relazione al disposto di cui all' articolo 20, comma 1, lettera e), del DL 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall' articolo 44, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, fa carico, per lire 43.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 23.000 milioni per l' anno 1993, e lire 20.000 milioni per l' anno 1994, al capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, fermo restando il residuo onere di lire 2.000 milioni per l' anno 1993 a carico del capitolo 4401 dello stato di previsione precitato.
2. La spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1994, autorizzata dall' articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, in relazione al disposto di cui all' articolo 2O, comma 1, lettera e), del DL n. 415/1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 38/1990, e per le finalità previste dall' articolo 44, comma 1, della legge regionale n. 3/1990, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, e fa carico, per l' importo di lire 10.000 milioni, al capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 4401 del medesimo stato di previsione.
3. La spesa di lire 10.000 milioni, rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 70, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, e la quota di lire 10.000 milioni, rideterminata per l' anno 1994 dall' articolo 115, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dalla legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, così come modificata dall' articolo 44, commi 4 e 5, della legge regionale n. 3/1990, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, devono intendersi rispettivamente autorizzate, per pari importi, per l' anno 1994 e per l' anno 1995, e fanno carico al capitolo 4419 dello stato di previsione precitato.
4. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, autorizzata dall' articolo 31, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 4848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, deve intendersi disposta per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, ed è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, lire 2.000 milioni per l' anno 1994 e lire 1.000 milioni per l' anno 1995 e posta a carico del capitolo 4849 dello stato di previsione precitato.
5. La quota di lire 5.000 milioni per l' anno 1993, come rideterminata dall' articolo 110, comma 10, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale n. 44/1987, relativamente alle strutture specificamente destinate all' assistenza degli anziani, fa carico per lire 3.400 milioni al capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 4850 dello stato di previsione predetto.
6. La spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1994, autorizzata dall' articolo 31, comma 7, della legge regionale n. 4/1992, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale n. 44/1987, relativamente alle strutture specificamente destinate all' assistenza degli anziani, è rideterminata in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, e fa carico, per complessive lire 5.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1994 e lire 3.000 milioni per l' anno 1995, al capitolo 4851, fermo restando il residuo onere di lire 1.000 milioni per l' anno 1994 a carico del capitolo 4850.
7. Le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 5 e 7 dell' articolo 31 della legge regionale n. 4/1992, a carico dei capitoli corrispondenti ai capitoli 4848 e 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, devono intendersi disposte, rispettivamente, per le finalità indicate ai medesimi commi 7 e 5.
8. La spesa complessiva di lire 6.000 milioni, rideterminata in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1993 e lire 2.000 milioni per l' anno 1994 dall' articolo 115, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 5713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è rideterminata in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1993, lire 2.000 milioni per l' anno 1994 e lire 2.500 milioni per l' anno 1995, e posta a carico del capitolo 5714 dello stato di previsione precitato.